Bollo auto 2018: esenzione dopo trasferimento, la circolare Mit

Pubblicato il 20 Agosto 2018 alle 00:02 Autore: Daniele Sforza
Bollo auto: esenzione trasferimento, circolare Mit

Bollo auto 2018: esenzione dopo trasferimento, la circolare Mit.

Trasferimento residenza, la circolare Mit sul bollo


I casi di esenzione dal pagamento del bollo auto sono diversi e a seconda dei requisiti posseduti dal soggetto. Ma se il bollo auto è una tassa di proprietà che va pagata ogni anno, a patto che non si sia esonerati, ci sono altri tipi di imposte inerenti al veicolo e alla sua circolazione. Ebbene, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una recente circolare, ha stabilito l’esenzione del bollo per l’aggiornamento del libretto di circolazione in caso di divorzio o separazione. La circolare che come finalità quella di chiarire alcuni dubbi sulla questione; cercando al contempo di illuminare gli uffici della Motorizzazione Civile, nei quali si sono registrati alcune perplessità a riguardo.

Non solo bollo auto: esenzione imposta di bollo dopo trasferimento

La circolare del Mit a cui si fa riferimento è la numero 16965 del 12 luglio 2018. E ha come oggetto l’aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà di veicoli tra coniugi dopo separazione giudiziale o divorzio. E quindi, di conseguenza, l’esenzione dalle imposte di bollo eventualmente dovute.

Nel testo si legge che “sono state segnalate difformità operative presso gli UMC in tema di applicazione dell’esenzione dalle imposte di bollo”; con riferimento alle operazioni di aggiornamento della carta di circolazione con trasferimento di proprietà a seguito di separazione o divorzio tra coniugi.

Evasione pagamento? Revisione bocciata dal 2019: il decreto.

La circolare fa riferimento alla Legge n. 74/1987 e più precisamente all’articolo 19. Qui si legge quanto segue.

Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio; o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli art. 5 e 6 della L. 1° dicembre 1970 n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Con tale riferimento la circolare conclude nel modo seguente. “Poiché l’assegnazione della proprietà di veicoli, disposta nell’ambito della sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio costituisce una modalità di regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si fa presente che l’esenzione in parola trova piena applicazione anche nei casi di specie”.

In parole povere, nessuna imposta di bollo sarà applicata sui trasferimenti di proprietà del veicolo tra coniugi separati o divorziati; e quindi nessuna tassa andrà pagata sull’aggiornamento del libretto di circolazione a riguardo.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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