Contratto apprendistato 2018: retribuzione, ferie e contributi. I casi di licenziamento
Contratto apprendistato 2018: retribuzione, ferie e contributi. I casi di licenziamento.
Contributi e retribuzione contratto di apprendistato 2018
Quando si parla di contratto di apprendistato si parla di un contratto di lavoro che prevede l’affiancamento tra formazione professionale e attività lavorativa vera e propria. Con il Jobs Act il contratto di apprendistato è leggermente variato, soprattutto per quanto riguarda le tipologie. In base al tipo di contratto di apprendistato, si va incontro a una retribuzione e a una qualifica professionale differente, senza dimenticare la durata del lavoro/formazione. Ma per quanto riguarda le regole che vigono in tutti gli altri contratti di lavoro, come ad esempio le ferie, i contributi, la malattia e il licenziamento, come funziona? Andiamo a scoprirlo.
Contratto apprendistato 2018: a chi è rivolto
Esistono attualmente 3 tipologie di contratto di apprendistato. Queste fanno riferimento all’età del lavoratore e al tipo di lavoro e formazione previsto; ma a cambiare è anche la retribuzione prevista. Si ricorda infatti che il contratto di apprendistato è un normale contratto di lavoro che ha come finalità la formazione professionale di un soggetto compreso nella fascia d’età 15-29 anni. Che comporta anche diverse agevolazioni fiscali per il datore di lavoro.
I 3 tipi di contratto di apprendistato 2018
I 3 tipi di contratto di apprendistato attualmente vigenti sono i seguenti.
- Per la qualifica e il diploma professionale. Si tratta di un contratto riservato ai giovani compresi nella fascia d’età 15-25 anni. Si tratta sostanzialmente di un’esperienza formativa professionale che affianca l’aspetto formativo in cui il soggetto è già coinvolto. I limiti relativi a questo primo tipo di contratto di apprendistato sono sia temporali sia retributivi. La durata del contratto non può superare i 3 anni; sotto l’aspetto retributivo i soggetti da 15 a 17 anni potranno avere massimo 2 mila euro annui. I soggetti compresi tra 18 e 25 anni potranno avere fino a 3.000 euro annui.
- Professionalizzante. Riservato ai giovani compresi nella fascia di età 18-29 anni. E la finalità è quella di fornire al soggetto una qualifica professionale previa apposita formazione. Per quanto riguarda la durata del contratto, questa è stabilita dal CCNL di riferimento, ma di norma ha un minimo di 6 mesi e un massimo di 3 anni. Anche sotto l’aspetto retributivo ci si riferisce al sopraccitato CCNL, ma solitamente si parte da una base inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto una volta ottenuta la qualifica professionale. E più precisamente si dovrebbe partire dal 60% del totale.
- Per alta formazione e ricerca. Anche questo contratto è riservato ai giovani compresi tra i 18 e i 20 anni. La finalità è ottenere una formazione professionale specialistica relativa alla qualifica vera e propria. Questa può essere un diploma di istruzione secondaria, una laurea, un master o un dottorato in ricerca; ma può riguardare anche il cosiddetto praticantato per accedere poi agli ordini professionali. In questo caso, mentre la durata guarda al titolo di studio prescelto, la retribuzione prevista fa riferimento al relativo CCNL di settore.
Contratto apprendistato 2018: ferie, contributi, malattia
Come abbiamo visto sopra, la durata del contratto e la retribuzione prevista dipende essenzialmente dal tipo di contratto di apprendistato che si stipula.
Per quanto riguarda i diritti dell’apprendista, invece, questi sono identici a quelli di un qualsiasi lavoratore dipendente. Ciò significa che l’apprendista ha diritto alla copertura previdenziale totale, così come alle misure di assistenza nell’eventualità di malattia o maternità; infine può fare anche richiesta di assegni familiari e alla fine del contratto o in caso di crisi dell’azienda può sfruttare ammortizzatori sociali come la Naspi.
Da tempo determinato a tempo indeterminato: ecco quando si trasforma.
Contratto apprendistato 2018: licenziamento
Per quanto riguarda il licenziamento nei contratti di apprendistato, bisogna fare riferimento alla giurisprudenza. Grazie a numerose sentenze, si è stabilito che il contratto di apprendistato ha una sua valenza specifica equiparabile a quello di un qualsiasi contratto di lavoro ordinario. Ciò significa che durante il rapporto di apprendistato il licenziamento senza giusta causa non è possibile. Al di là di questo è possibile, laddove non vi siano condizioni che parlino di recesso alla fine dell’apprendistato, terminare il rapporto di lavoro. Che senza quel recesso, invece, dovrebbe proseguire a tempo indeterminato al termine dell’apprendistato. Senza questo recesso, la giusta causa del licenziamento non riguarda il mancato superamento della prova. Al contrario il licenziamento per giustificato motivo può occorrere anche durante il rapporto di lavoro, restando validi i principi che sottostanno alla scelta di questo tipo di licenziamento, in vigore per i contratti ordinari.
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