Legge 104: permessi congedo straordinario e giorni spettanti, la circolare Inps.
Permessi legge 104 e congedo straordinario, i giorni di diritto
Con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 l’Inps ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione dei permessi Legge 104 e del congedo straordinario. Nello specifico si riportano le istruzioni legate alle modalità organizzative dell’orario di lavoro relativamente alla modalità di fruizione di tali benefici. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni comunicate dall’Istituto previdenziale riportate nella sua ultima circolare.
Legge 104: fruizione dei giorni di permesso, chiarimenti Inps
I primi chiarimenti dell’Inps riguardano la fruizione dei permessi 104 in corrispondenza dei turni di lavoro a cavallo di 2 giorni solari, oppure durante giornate festive. L’Istituto riporta dunque la definizione del lavoro a turni, con riferimento al decreto legislativo n. 66/2003. Ovvero, “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo; che può essere di tipo continuo o discontinuo. E il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differente su un periodo determinato di giorni o settimane”. Il lavoro a turni è dunque differente dal lavoro giornaliero per quanto riguarda l’organizzazione dell’orario lavorativo. Una modalità questa che può comprendere anche il lavoro notturno o durante i giorni festivi, domenica compresa.
Stando a quanto afferma la Legge 104 si prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”; ovvero, “indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse”. Evinto tale fatto, si giunge alla conclusione che tale beneficio può essere fruito “anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica”; e lo stesso vale per il lavoro notturno. Di conseguenza, nonostante il turno di lavoro notturno sia a cavallo di due giorni solari, ovviamente il permesso fruito corrisponde a 1 solo giorno.
Legge 104: riproporzionamento giornaliero permessi nel part-time
Non c’è disparità di trattamento tra lavoratori full time e part-time. Con la logica differenza che i lavoratori part-time avranno un riproporzionamento dei permessi e della retribuzione in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa. Il riferimento è al decreto legislativo n. 81/2015, che ha consentito di rendere più flessibili i contratti di lavoro part-time; con modifiche possibili alla collocazione temporale e alla durata della prestazione lavorativa. Mentre nei casi di part-time orizzontale i 3 giorni di permesso non andranno riproporzionati come funziona in un ambito più flessibile?
In tale contesto come avviene il riproporzionamento giornaliero dei permessi? Il calcolo si effettua dividendo l’orario medio settimanale eseguito dal lavoratore part-time per quello ordinario e moltiplicando il risultato per i 3 giorni di permesso. La cifra che esce fuori sarà poi arrotondata in difetto o per eccesso a seconda si trovi sopra o sotto lo 0,50.
L’Inps fornisce qualche esempio pratico per chiarire meglio la questione. Un lavoratore part-time lavora 18 ore settimanali laddove l’orario di lavoro settimanale full time è di 38 ore. Quindi il risultato viene moltiplicato per 3 e viene fuori 1,42. Essendo sotto la soglia dello 0,50, il permesso spettante corrisponde a 1 giorno di permesso mensile.
Legge 104: permessi orari mensili, come calcolare
Come si calcola il massimale orario mensile dei permessi invece? L’operazione da fare è la seguente. Si deve dividere l’orario medio settimanale di lavoro per 3 e poi moltiplicare per i 3 giorni di permesso. Nell’esempio sopra riportato, un soggetto che lavora 18 ore, il risultato che verrà fuori sarà uguale a 18 (ore mensili). L’operazione fatta è la seguente: (18/3)x3.
Legge 104: cumulo permessi e congedo straordinario, chiarimenti Inps
Con riferimento alla circolare n. 53/2008 l’Inps ricorda che è possibile cumulare nello stesso mese, ma ovviamente in giorni diversi, periodi di congedo straordinario e permessi 104. L’Istituto precisa che i periodi di congedo straordinario “possono essere cumulati con i permessi previsti dalla Legge 104 (art. 33) senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”. Questo può avvenire anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
Per consultare il messaggio Inps integrale seleziona il seguente pdf scaricabile e stampabile.
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