Buoni corrispettivo 2019 monouso e multiuso, la base imponibile e cosa sono
Cosa sono i buoni corrispettivo 2019
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 agosto, ha approvato in via definitiva il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali. Era operativa già dal 25 maggio. Tuttavia, nel provvedimento sono contenute anche altre misure. In particolare, quelle riguardanti l’emissione, la trasmissione e il riscatto dei buoni corrispettivo (voucher).
Qual è l’obiettivo? Omogeneizzare la materia tra gli stati membri dell’Unione Europea; quindi, evitare una doppia o nessuna imposizione, a seconda delle varie normative, in chiave contrasto dell’elusione fiscale. Le disposizioni diventeranno operative a partire dal primo gennaio 2019; non avrà valore sui buoni emessi in precedenza.
Cos’è un buono corrispettivo?
La normativa vigente lo definisce uno strumento che deve essere accettato – in modo obbligatorio – come corrispettivo – totale o parziale – a fronte della cessione di beni o servizi. I buoni devono presentare l’identità dei potenziali cedenti e creditori; inoltre, devono mostrare in modo chiaro i beni o le prestazioni da cedere o prestare e le condizioni di utilizzo.
Buoni corrispettivo 2019 monouso e multiuso, la base imponibile e cosa sono
Buono monouso
Il buono corrispettivo è monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione o prestazione cui dà diritto. Ogni trasferimento di questo buono, precedente alla cessione o prestazione, costituisce effettuazione dell’operazione stessa. Se la cessione o prestazione è effettuata da un soggetto diverso dall’emittente, l’operazione è rilevante ai fini Iva e si considera resa al soggetto che ha emesso il titolo.
Buono multiuso
Il buono-corrispettivo, invece, è multiuso se, al momento dell’emissione, non è noto il trattamento Iva applicabile ai beni o servizi cui dà diritto. I trasferimenti del buono multiuso sono fuori campo Iva. L’operazione rilevante ai fini del tributo sorge all’atto dell’utilizzo del buono in pagamento, anche parziale, della cessione o prestazione.