Contratto part-time a tempo determinato o indeterminato. Come funziona.
Cotnratto part-time: tutte le informazioni
Il cosiddetto lavoro a tempo ridotto è regolamentato dal contratto part-time che può essere sia determinato che indeterminato. La differenza con il lavoro full-time riguarda le ore di lavoro, che in questo caso sono inferiori. Ma non solo, anche le ferie e gli straordinari hanno valenza differente. Nel contratto offerto al lavoratore dovranno essere citati l’orario giornaliero, settimanale e mensile da rispettare e, infine, la durata del contratto stesso.
Contratto part-time: come funziona
I tipi di contratto part-time possono essere 3.
– Contratto part-time orizzontale con meno ore giornaliere rispetto al full-time.
– Contratto part-time verticale con la riduzione dell’orario settimanale o mensile. Si lavora meno giorni con le stesse ore rispetto ad un contratto full-time.
– Contratto part-time misto, tra quello orizzontale e quello verticale. Rispetto al lavoratore assunto con contratto a tempo pieno, nel caso di part-time viene applicato lo stesso trattamento economico e normativo, proporzionato ovviamente alle ore effettivamente svolte.
Gli straordinari nel contratto part-time funzionano, come già accennato prima, diversamente. Questi possono essere richiesti dal datore di lavoro entro i limiti definiti dal contratto solo per il primo tipo, il lavoratore può anche rifiutare di compierli senza subire un licenziamento. Se nel CCNL non è specificato un tetto massimo sarà allora il datore di lavoro a “richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali concordate”. Per i contratti verticali e misti il nuovo Jobs Act ha stabilito che, in assenza di riferimenti nel CCNL, il datore di lavoro potrà invece variare l’orario concordato (entro il limite del 25% dell’orario) comunicandolo al dipendente almeno 2 giorni prima.
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Contratto part-time: i diritti dei lavoratori
La tariffa oraria prevista per i lavoratori part-time è la stessa rispetto a quella di chi possiede il contratto a tempo pieno. A cambiare sono le eventuali indennità o altri trattamenti economici in base allo stipendio mensile.
I lavoratori del tipo verticale hanno invece diritto all’indennità solo per i giorni in cui sarebbe dovuta effettivamente posta in essere la prestazione lavorativa. Parlando della pensione, il trattamento pensionistico viene calcolato sulla base dei contributi totali versati, tenendo conto delle ore effettivamente lavorate. La retribuzione mensile non deve però essere minore rispetto a quanto descritto dall’art.7 del D.L. 463/1983.
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