Pignoramento banca presso terzi, i dettagli
Il pignoramento presso terzi è un tipo di pignoramento dei beni che riguardano somme e valori non ancora percepiti dal debitore. Subentra così un meccanismo che viene definito “debitore del debitore”, in quanto un datore di lavoro del debitore diventa debitore di quest’ultimo, dovendo corrispondere lo stipendio (in questo esempio) non al suo dipendente, bensì al creditore.
Lo stesso può avvenire anche con la pensione, e quindi sarà l’Inps o l’ente previdenziale a dover corrispondere il bene (la pensione) al creditore. Il credito può essere rivalso anche sull’eventuale affitto di un inquilino. Questi, invece di versare le somme al proprietario della casa, le versa al suo creditore.
Pignoramento presso terzi: come funziona la procedura
La procedura del pignoramento presso terzi consiste nella notifica dell’atto da parte del creditore al soggetto terzo, che può essere la banca, il datore di lavoro o l’ente previdenziale. Quest’ultimo dovrà poi comunicare al creditore che egli è davvero “debitore del debitore”, ovvero, che gli deve dei soldi che potranno quindi essere corrisposti al creditore.
La comunicazione è obbligatoria, pena la comparizione davanti al giudice per effettuare la dichiarazione. In caso di assenza anche davanti al giudice, il debitore terzo sarà costretto a versare comunque le somme non dichiarate al creditore.
Sulla questione bisogna fare riferimento al Codice di procedura civile, che recita quanto segue. “L’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo acquisisce efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnatario soltanto dopo che sia stata portata alla sua conoscenza”.
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Pignoramento presso terzi: la posizione del terzo
Sempre stando al Codice di procedura civile il soggetto terzo dovrà inviare una dichiarazione tramite raccomandata o via PEC al creditore. La comunicazione dovrà includere le somme di cui è debitore nei confronti del debitore e le tempistiche e le modalità di consegna delle stesse.
Come riporta Diritto, bisogna anche “specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. E in tal caso il creditore pignorante dovrà chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice”.
Quindi, vien da sé che nel pignoramento presso terzi è proprio il debitore del debitore (o soggetto terzo) che diventa un punto di riferimento essenziale nella procedura esecutiva.