Ricorso multa divieto di sosta, autovelox o Ztl: quando è possibile
Divieto di sosta e ricorso multa, in che caso è possibile
Come comportarsi se si riceve una multa e si intende fare ricorso? Intanto è utile specificare che le multe vanno considerate come sanzioni amministrative e sono applicate in caso di violazione del Codice della Strada. Rispetto alle multe ricevute è possibile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Il ricorso è l’atto con cui il cittadino contesta la violazione: può farlo quando ritiene ingiusta la sanzione. O quando verifica che il verbale non è stato redatto in maniera corretta. Parliamo di multe per divieto di sosta ma anche per autovelox o Ztl cioè per zone a traffico limitato.
Ricorso multa, elementi del verbale
Il verbale cioè la multa può essere contestata quando non contiene tutti gli elementi. Quali sono gli elementi che rendono completo un verbale? È fondamentale che ci siano: giorno, ora e località della violazione; generalità e residenza del trasgressore, l’eventuale indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale; gli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa; descrizione del fatto; la norma violata; le dichiarazioni di cui il trasgressore chiede l’inserzione; le modalità per il pagamento in misura ridotta; la somma da pagare, i termini di essa, l’ufficio presso il quale questo può essere effettuato e il numero di conto corrente postale o bancario che può essere usato; l’indicazione dell’autorità che deciderà l’eventuale ricorso; l’indicazione del nominativo degli agenti accertatori, (o del responsabile del procedimento); Se e quando è prevista, la decurtazione dei punti dalla patente.
Ricorso multa, quando è possibile presentarlo
Quali sono i casi in cui è possibile presentare il ricorso dopo aver ricevuto una multa? Quando è presente un vizio di forma (errata indicazione del modello per esempio). In caso di consegna di un un doppio verbale in merito alla stessa infrazione; per la mancata notifica del verbale entro 90 giorni (dalla data dell’infrazione, non del successivo accertamento) o 150 giorni (se residente all’estero). Ma anche quando gli apparecchi che rilevano l’infrazione non sono omologati; se e quando il verbale è incompleto, illeggibile o redatto da un agente esterno al territorio di competenza. Per mancanza di segnaletica dell’autovelox; se la multa è redatta dagli ausiliari del traffico e non riguarda sosta e/o fermata del mezzo; nuova notifica del verbale anche dopo il pagamento; notifica al vecchio proprietario dopo aver già effettuato il passaggio di proprietà. Nell’ultima ipotesi è possibile avvalersi dell’autotutela.
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