Libretto risparmio bancario e postale: quando si estingue senza preavviso

Pubblicato il 31 Agosto 2018 alle 01:33 Autore: Guglielmo Sano
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Libretto risparmio bancario e postale: quando si estingue senza preavviso

Libretto risparmio e postale. Differenze ed estinzione


Il libretto di risparmio postale, insieme ai buoni fruttiferi, è un prodotto finanziario che permette di gestire il proprio denaro in modo rapido e, soprattutto, economico. Inoltre, è garantito dallo Stato e non è necessario aver aperto un conto corrente per poterlo utilizzare. D’altra parte, non offre un rendimento significativo oltre a essere uno strumento dall’utilizzo un po’ “rigido”, per usare un eufemismo. Molte operazioni possono essere svolte soltanto recandosi presso uno sportello postale, per esempio.

Anche le banche permetto di aprire un libretto di risparmio; d’altra parte, il rendimento, le spese di gestione, a volte anche il numero e la tipologia delle operazioni consentite, variano da istituto a istituto. Qual è migliore? In realtà, non esiste una risposta a questa domanda; bisognerà valutare in base alle proprie esigenze. Esse possono differire di molto a seconda del proprio status di lavoratore o pensionato; diverso poi il discorso se il libretto si apre per i propri figli o comunque per assicurare una certa somma a chi non ha ancora raggiunto la maggiore età.

Libretto risparmio bancario e postale: quando si estingue senza preavviso

Ora, però, c’è la possibilità che il libretto di risparmio bancario, inteso come deposito di risparmio al portatore,  in alcuni casi può essere estinto “d’ufficio” dall’istituto. Innanzitutto, bisogna precisare che come stabilito dal decreto legislativo 90/2017, tutti i depositi di risparmio al portatore dovranno essere estinti entro il 31 dicembre prossimo. D’altra parte, la banca può procedere al recesso unilaterale del contratto che istituisce il deposito di risparmio in mancanza di alcuni requisiti. In primis, se il cliente non fornisce la documentazione prevista dalla legge anti-riciclaggio; in secondo luogo, se le somme versate non vengono movimentate per un certo periodo di tempo. Tuttavia, vige l’obbligo per l’istituto di avvertire dell’operazione il correntista con un congruo anticipo.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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