Legge 104 art 3 comma 1: trasferimento lavoro, quando è facile averlo

Legge 104: art. 3 comma 1, trasferimento lavoro

Legge 104 art 3 comma 1: trasferimento lavoro, quando è facile averlo

Trasferimento Legge 104 con il comma 1, cosa si ottiene


Chi usufruisce dei benefici della Legge 104 ha diritto a rifiutare o a ottenere un trasferimento in un’altra sede di lavoro? Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento, oltre al testo della Legge 104, anche alla normativa giurisprudenziale; ovvero alle sentenze espresse dai vari Tribunali e dalla Corte di Cassazione nel corso degli ultimi anni. Generalmente vige la regola secondo la quale il lavoratore con la 104 può scegliere di lavorare nella sede più vicina al familiare disabile che deve assistere. E al tempo stesso non può essere trasferito in un’altra sede senza il suo esplicito consenso. Ma ci sono differenze tra i commi 1 e 3 dell’articolo 3 della 104/92? Come funziona con le corrispondenze?

Legge 104 art. 3, comma 1 e 3: il testo

Innanzitutto partiamo da quanto riportano i commi 1 e 3 dell’articolo 3 della Legge 104/92. Cominciando dal comma 1.

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa; tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Il comma 3, invece, recita quanto segue.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Assegno di invalidità per emicrania e permessi 104/92: come averli.

Legge 104 art. 3 comma 1: trasferimento lavoro, come funziona

Passiamo ora all’articolo 33 della Legge 104, e in particolare ai commi 5 e 6. Qui viene riportato che “il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. E non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Nel comma seguente si precisa che anche alla persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità viene attribuito questo diritto.

Stando a quanto sopra riportato, l’argomento si riferirebbe quindi ai soggetti che assistono continuativamente “un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente”. Il riferimento è pertanto ai commi 1 e 3 dell’articolo 3? In soccorso ci viene una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 25379 del 12/12/2016). La legittimità del trasferimento a un’altra sede di lavoro non si può limitare alla documentazione medica. Ma bisogna “procedere a una valutazione della serietà e della rilevanza dell’handicap, sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza”. Contrariamente ai permessi retribuiti, il diritto di rifiutare il trasferimento si amplia quindi anche ai soggetti con handicap, indipendentemente dalla gravità o meno di quest’ultimo.

Legge 104: trasferimento lavoro, quando è possibile

Come ricorda La Legge Per Tutti, facendo riferimento alla sentenza della Cassazione n. 4265/2007, l’unico caso in cui il trasferimento di un lavoratore con 104 risulta possibile in caso di “incompatibilità ambientale del dipendente; o in caso di definitiva soppressione del posto di lavoro”. In primis, il trasferimento risulta possibile anche nel caso venga dimostrata “la sussistenza di specifiche esigenze tecnico-produttive o organizzative, le quali impediscano una soluzione diversa dal trasferimento geografico del posto di lavoro”.