Aumento stipendio e perequazione nel cedolino, i requisiti. Circolare Inps.
Ultime novità su aumento stipendio ed elemento perequativo nell’ultimo messaggio Inps diffuso giovedì 30 agosto 2018. Stiamo parlando del messaggio Inps n. 3224 avente come oggetto il seguente argomento. “Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva ‘elemento perequativo’”; voce prevista nei CCNL dei dipendenti pubblici triennio 2016-2018, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018. Si ricorda infatti che l’elemento perequativo è la voce aggiunta nei CCNL dei seguenti comparti: Funzioni Centrali; Istruzione e Ricerca; Funzioni Locali e Sanità. Si informa quindi che “l’emolumento è erogato per un periodo limitato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018”.
Inoltre l’emolumento viene corrisposto per periodi di lavoro che siano superiori a 15 giorni. Tale voce non è presente nel caso di periodi di lavoro inferiori a 15 giorni; oppure nei mesi in cui viene corrisposto lo stipendio tabellare; per aspettative o congedi non retribuiti; oppure per altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. Da queste esclusioni fanno eccezione il personale della scuola e gli istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica destinatario di supplenze brevi e saltuarie.
Aumento stipendio: elemento perequativo a fini pensionistici, imponibilità
Per quanto riguarda l’imponibilità dell’elemento perequativo a fini pensionistici, la circolare fa riferimento al decreto legislativo n. 314/1997. Qui si informa che “sono utili a pensione gli emolumenti di cui agli articoli 49 e 51 del TUIR”. Tali disposizioni stabiliscono la “totale imponibilità di tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve in relazione alla prestazione di lavoro resa con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro”. Da qui si evince come l’elemento perequativo introdotto nei CCNL riportati sopra risulti imponibile ai fini pensionistici. E pertanto “concorre anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; nonché dell’Assicurazione sociale vita”.
Si precisa inoltre che l’elemento perequativo non è computabile né ai fini della base annua maggiorabile del 18%; né alla retribuzione virtuale, ovvero a quella retribuzione che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio in caso di assenze causa malattia. Infine non va considerato neppure nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla.
Aumento stipendio: elemento perequativo a fini Tfs e Tfr, imponibilità
Il messaggio Inps parla poi dell’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini Tfr e Tfs. “L’emolumento in questione non concorre alla determinazione della prestazione, né ai fini Tfr né ai fini Tfs. Pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL”. Quindi, solo le voci utili ai fini della prestazione in base alle norme legislative dello Stato sono da ricomprendere nell’imponibile previdenziale di riferimento. L’elemento perequativo non è rilevante neppure ai fini della prestazione di Tfr. Già la normativa contenuta nei CCNL rinnovati “escludono il computo dell’elemento perequativo agli effetti dell’indennità di buonuscita o dell’indennità di anzianità; dell’indennità premio di servizio, del Trattamento di fine rapporto”.
Per consultare il messaggio Inps nella sua versione integrale, selezionate il seguente pdf scaricabile e stampabile.