Bollo auto 2018: prescrizione pagamento o decadenza, come non pagare.
Come non si paga il bonus auto 2018
Il bollo auto continua a far parlare di sé. Appuntamento fisso per gli automobilisti italiani, questa tassa di proprietà è una delle imposte più odiate dagli italiani. E proprio per questo motivo spesso non viene pagata, finendo immancabilmente tra le voci delle cartelle esattoriali, sempre che la notifica arrivi in tempo. Così per i bolli auto non pagati ci si domanda spesso quando cadano in prescrizione, o decadano. Sulla materia c’è molta giurisprudenza e occorre sapersi orientare tra le numerose norme e sentenze a riguardo.
Prescrizione bollo auto: le Regioni possono chiedere proroga?
Il bollo auto è un tributo di competenza regionale, con riferimento solamente alle Regioni a statuto ordinario. Tuttavia, come riferisce anche Dirittosemplice, “ciò non significa che le regioni possono eventualmente emettere provvedimenti di proroga o di condono che possono allungare il termine entro cui richiedere tassa di possesso”. Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3658/1997, che di fatto ha vietato alle Regioni la proroga del termine di prescrizione triennale con proprie leggi ad hoc. Formulazione ribadita da un’altra sentenza recente (n. 311/2003). Portando dunque alla conclusione che il bollo risulta essere una tassa attribuita, ma non istituita dalle Regioni.
Bollo auto: prescrizione pagamento o decadenza
A proposito di prescrizione e decadenza del bollo auto, La Legge Per Tutti riporta la sentenza n. 166 del 26 marzo 2018 della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, Sez. II. In questa si informa che il decorso del termine di prescrizione triennale per la riscossione del tributo non viene interrotto dalla sola iscrizione a ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tale procedura è infatti interna all’Amministrazione stessa. L’interruzione della prescrizione, invece, avviene solo nel caso in cui il debitore percepisce l’iscrizione a ruolo, ovvero gli viene notificata. Come scrive il sito specializzato in diritto, “il termine entro il quale l’ente impositore può far valere l’obbligazione tributaria nascente dal pagamento del bollo è di natura prescrizionale e non decadenziale”. Questo perché va incontro a un’esigenza che esclude la eventuale situazione di incertezza in cui verte il debitore in una materia “ispirata al principio di legalità”.
A questo sono tenuti a informarsi sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione. Come precisato dalla successiva sentenza n. 212 del 19 aprile 2018, non hanno rilevanza ritardi derivati da procedure burocratiche o problemi nella notificazione o interni all’Amministrazione. Affinché la prescrizione si interrompa, ciò deve essere comunicato al contribuente entro i termini previsti dalla legge.
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Bollo auto: prescrizione e decadenza, differenze
L’articolo 2964 del Codice Civile esplica chiaramente le differenze tra la prescrizione e la decadenza. In sintesi si può affermare che mentre nella prescrizione sono previste interruzione e sospensione, nella decadenza no. La decadenza è l’atto ultimo, oltre il quale non può esserci pretesa da parte del creditore nei confronti del debitore. La prescrizione è invece quel periodo in cui il creditore può agire nei confronti del debitore per la restituzione del debito. Tale periodo può essere interrotto (e quindi ripartire da capo); oppure sospeso (e quindi essere dilungato nel tempo). Per il pagamento evaso del bollo auto, l’interruzione della prescrizione avviene solo quando il debitore viene a conoscenza del diritto esercitato nei suoi confronti dal creditore. In questo caso, il periodo di prescrizione ripartirà da zero. Se il diritto del creditore sul debitore non viene esercitato per tempo, invece, questo decade e non potrà più essere preteso.
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