Contratto a somministrazione: limiti e requisiti, cosa cambia col Decreto dignità
Contratto a somministrazione: limiti e requisiti, cosa cambia col Decreto dignità
Requisiti e limiti contratto a somministrazione
Il decreto dignità è legge. Dopo le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, il nuovo testo è stato approvato definitivamente dal Senato lo scorso 7 agosto.
Il decreto, così come modificato durante la sua conversione in legge, prevede importanti e nuove regole in tema di contratto di somministrazione. Vediamole di seguito.
Prima di tutto, per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori attuata da un soggetto autorizzato (somministratore, ovvero le agenzie del lavoro) a beneficio di un altro soggetto (utilizzatore, ovvero soggetto privato o Amministrazione Pubblica).
I contratti di somministrazione sono applicabili a qualsiasi settore produttivo. Per quanto riguarda i limiti, la Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.Il contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta.
Contratto a somministrazione: limiti e requisiti, cosa cambia col Decreto dignità
Questo deve obbligatoriamente contenere:
- gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
- in caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi, va specificata la causale addotta dall’azienda per l’utilizzo del lavoro in somministrazione. Quest’ultimo punto è una delle novità apportate del decreto dignità.
Il comma 2 dell’art. 2 del d.l. 87/2018, convertito nella l. 96/2018, stabilisce un nuovo limite quantitativo in riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato. Nel dettaglio, questo dispone che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.
Sono però fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e il limite del D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato.
Contratto a somministrazione: le novità
Rimane esclusa dai limiti la somministrazione di lavoro relativa ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 ottobre 2017.
Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 40, comma 1, del D.Lgs. n. 81, ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
Tra le altre novità per i nuovi contratti a somministrazione stipulati a partire al 1 novembre 2018:
- possono avere durata massima di 24 mesi;
- obbligo di indicazione, con riferimento all’utilizzatore, della causale dopo 12 mesi e in caso di rinnovo;
- numero massimo di 4 proroghe possibili;
- aumento del contributo addizionale dell’1,4% previsto dalla l. 92 /2012) pari allo 0,5% in caso di ogni rinnovo contrattuale a tempo determinato, anche in somministrazione.
Infine, il comma 1-bis della l. 96/2018 prevede che, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore (somministrazione fraudolenta), il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.