Sentenza di separazione a favore del marito: quando accade e perché
C’è un settore del contenzioso civile che, più di molti altri, è stato influenzato dalla giurisprudenza. Si tratta delle pronunce nell’ambito dei casi di separazione e divorzio, ovvero tutte quelle situazioni in cui il giudice si trova a dover decidere le sorti successive alla fine del legame matrimoniale, con l’annessa questione dell’assegno di mantenimento.
Se, tradizionalmente, in passato veniva tutelata nella stragrande maggioranza dei casi la donna, in quanto ritenuta “parte debole” del rapporto coniugale, oggi invece la giurisprudenza sta effettuando diverse “aperture” a favore delle pretese dell’uomo a seguito della rottura del legame. È un po’ come se i giudici volessero finalmente riequilibrare gli interessi, dando eguale considerazioni a entrambi i coniugi.
Differenze fra separazione e divorzio
Prima di esaminare alcuni rilevanti casi giurisprudenziali a riguardo, occorre però precisare che la questione ha a che fare con l’assegno di mantenimento e non con l’assegno divorzile: il primo è versato in caso di separazione, il secondo in caso di divorzio. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, la finalità dell’assegno di mantenimento è far sì che il reddito del coniuge meno agiato sia ricondotto allo stesso tenore di vita che aveva quando ancora era sposato, mentre quella dell’assegno divorzile serve soltanto a garantire l’autosufficienza economica dell’avente diritto.
Vediamo quindi diversi casi in cui i giudici sono intervenuti a favore del marito.
No all’assegno di mantenimento se la moglie lavora
Una rilevante conquista per la categoria dei mariti è stata la sentenza della Cassazione dell’anno scorso, la quale ha disposto che, se la donna ha un lavoro che gli consenta di vivere autonomamente dal punto di vista economico, nulla le spetta in termini di assegno di mantenimento. Ciò perché la Cassazione, per ciò che riguarda il divorzio, ha archiviato il criterio dello stesso tenore di vita del matrimonio, a favore di quello relativo alla mera autosufficienza economica.
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Se la donna è in giovane età e può lavorare, non c’è mantenimento
La stessa giurisprudenza innovativa ha sancito che, se la donna è formata dal punto di vista dell’istruzione, giovane e disoccupata, non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento dopo la separazione. Ciò sulla base dell’assunto che, in questa condizione, la donna può farcela da sola. L’assegno, come una sorta di buonuscita, spetterebbe a chi invece è ormai non più giovanissima ed ha badato per una vita alla casa e alla cura dei figli, magari interrompendo la propria carriera a vantaggio di quella del marito.
Nello specifico caso che la moglie abbia cercato lavoro però senza buon esito, spetterà ad essa dimostrare al giudice di aver fatto tutto il possibile per trovarlo.
La donna perde il mantenimento in caso di nuova relazione
Un’altra causa che fa venir meno il diritto all’assegno di mantenimento è relativa all’inizio di una nuova relazione, sia essa matrimoniale o di mera convivenza. La giurisprudenza ha precisato che, riguardo alla mera convivenza, è sufficiente che sia continua, stabile e regolare. Il marito non ha quindi obbligo di mantenere due famiglie e, nel caso anche la successiva relazione finisca, non deve ricominciare a versare alcunchè.
La disparità di reddito non giustifica l’assegno
Sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale, il quale punta alla mera autosufficienza economica, non è più rilevante risolvere la questione dell’eventuale dislivello tra reddito del marito e reddito della moglie. Se il marito fa un lavoro molto ben remunerato, mentre la moglie ne svolge uno pagato nella media, l’uomo non dovrà versare alcunché di più della cifra pattuita dal giudice (sulla base del criterio dell’autosufficienza economica) , al fine di pareggiare questa differenza di reddito.
Riduzione del mantenimento in caso di breve durata del matrimonio
Un accenno al caso di un matrimonio che sia durato poco: la giurisprudenza sostiene che, in questa situazione, l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento sussista, ma in misura assai ridotta.