Ricorso multa stradale: quando è ammesso e chi può farlo
Ricorso multa stradale: quando è ammesso e chi può farlo
La multa è un tema classico di molti automobilisti. Tante volte ci si è trovati ad aver a che fare con sanzioni amministrative pecuniarie per aver violato, in vario modo, una o più norme del Codice della Strada. D’altra parte però, il legislatore ha previsto anche mezzi per tutelarsi. Nel caso la si ritenga illegittima è possibile fare ricorso contro la multa stradale. Vediamo quindi cosa si può fare per evitare il pagamento di una sanzione che si ritiene ingiusta.
Ricorso multa, cenni alle irregolarità di una multa
Oggetto del ricorso contro la multa possono essere esclusivamente vizi formali o sostanziali di una multa. Per vizi formali intendiamo quelli che riguardano appunto la ‘forma’. ‘Come’ è stato compilato il verbale. Un esempio è un verbale che non riporta espressamente quale norma si ritiene sia stata violata. Invece, per vizi sostanziali, facciamo riferimento a quei vizi inerenti le modalità del fatto contestato, inerenti il ‘merito’ e lo svolgimento della vicenda da cui è scaturita la multa.
Ricorso multa, notifica come primo passo per fare ricorso contro la multa
Ovviamente, per poter fare ricorso contro la multa, l’automobilista dovrà sempre essere informato circa l’infrazione compiuta. Questo perché non sempre, ovviamente, un automobilista si accorge di aver violato il codice della Strada. A ciò provvede la cosiddetta notifica del verbale di multa. La notifica ha il duplice scopo di informare il proprietario del mezzo; di poter intraprendere le vie più opportune di ricorso. Quest’ultimo caso vale laddove si contesti la legittimità della multa. Vediamo ora quali tipi di tutele il legislatore ha previsto a favore dell’automobilista (leggi il nostro articolo sui tempi di notifica).
Ricorso multa, autotutela
L’autotutela è un concetto proprio del diritto amministrativo. Per caratteristiche, è molto semplice, veloce e non obbliga a servirsi di un avvocato. Esso consiste nell’invio di una comunicazione al soggetto di diritto pubblico che ha emanato la multa. Si chiede di indicare le ragioni a supporto della contestazione dell’illegittimità della sanzione. L’autotutela è, in pratica, un potere che la Pubblica Amministrazione ha di ritornare sui propri passi, e sindacare, nel merito o nella forma, precedenti provvedimenti contestati da altri. Tali provvedimenti potranno quindi essere annullati oppure confermati. In caso di annullamento il proprietario del veicolo non pagherà nulla a titolo di multa.
È opportuno fare ricorso contro la multa in autotutela solo per illegittimità molto rilevanti ed evidenti. Dato che la Pubblica Amministrazione in questo caso non ha un obbligo effettivo di rispondere al ricorso e di intervenire.
Ricorso multa, quando rivolgersi al Prefetto
Un’altra modalità di ricorso contro la multa, indicata nel verbale, è quella al Prefetto. Anch’esso è un ricorso privo di particolari formalità, per il quale non è necessario il supporto di un avvocato. Tale ricorso va effettuato tassativamente entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, verso la Prefettura del luogo della commessa violazione. In questo caso, al ricorso andrà aggiunta tutta la documentazione ritenuta opportuna e il ricorrente potrà chiedere di essere ascoltato personalmente.
Siccome l’attività prevista a tutela del ricorrente riguarderà l’esame della documentazione e audizione, come nel precedente caso, anche qui è auspicabile fare ricorso al Prefetto soltanto in presenza di vizi di una certa entità ed evidenza.
Ricorso multa, poteri del Prefetto in caso di ricorso
A questo punto al Prefetto spetta di prendere una decisione, che può essere o di conferma oppure di annullamento della sanzione contestata. Nel primo caso, emetterà una ordinanza di pagamento della multa, che generalmente recherà un importo pari al doppio della spesa dell’originaria multa, oltre al rimborso delle spese. È insomma una ulteriore sanzione economica a danno del ricorrente che, senza basi valide di contestazione, ha chiesto tutela al Prefetto. Nel caso di annullamento, invece, il Prefetto emetterà la diversa ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola anche all’organo accertatore al fine che quest’ultimo informi il ricorrente.
A differenza del ricorso contro la multa in autotutela, qui se il Prefetto non risponderà al ricorso, attivando l’iter ed emettendo quindi una decisione, farà scattare il tacito accoglimento del ricorso stesso e quindi la cancellazione dell’obbligo di pagare la multa.
Ricorso multa, quando rivolgersi al Giudice di Pace
Come ultima tutela prevista dall’ordinamento a favore del ricorrente, c’è il ricorso contro la multa al Giudice di Pace che, come gli altri due, non prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Tale ricorso è alternativo, va fatto obbligatoriamente prima di pagare la multa e nel termine di trenta giorni dalla contestazione dell’infrazione. Tale mezzo di tutela prevede alcune formalità procedurali che rendono l’iter meno scorrevole degli altri due. Ed è idoneo soprattutto per i casi in cui è un po più impegnativo accertare se c’è o meno l’infrazione (come nel caso si tratti di ricostruire aspetti sostanziali della vicenda, inerenti il “merito” e come sono andate le cose).
Il Giudice di Pace sentirà le parti ed eventuali testimoni; valuterà ogni altro mezzo idoneo all’accertamento dei fatti ed emetterà una sentenza. La sua decisione potrà rigettare il ricorso e comminare una sanzione di valore compreso tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per quella violazione. Infine il Giudice di Pace potrà confermare la multa anche nel caso in cui il ricorrente non si presenti all’udienza senza valido motivo. Potrà accogliere le pretese del ricorrente, disponendo un provvedimento che annulli in tutto o in parte la multa.
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