Visita fiscale Inps: esonero senza rivelare la malattia. Quando si può
Visita fiscale Inps: esonero senza rivelare la malattia. Quando si può
Esonero visita fiscale e privacy, come funzionano
La visita fiscale Inps è un controllo medico finalizzato ad attestare la patologia di cui soffre il lavoratore e che gli impedisce di tornare a lavoro. Essendo una visita medica di controllo è sottesa alla riservatezza. Se il soggetto soffre di un disturbo la cui rivelazione potrebbe provocargli disagio o imbarazzo, può stare tranquillo. Perché esiste il divieto di diffondere la malattia. È quanto è stato stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione depositata il 31 gennaio scorso.
Visita fiscale Inps: esonero senza rivelare la malattia
Pertanto, in caso di disturbi psicologici o depressivi, si potrà tranquillamente richiedere l’esonero dalla visita fiscale Inps e uscire all’aria aperta anziché stare al chiuso tra le quattro mura di casa. E non avere timore che il proprio disturbo venga rivelato. Per l’esonero si ricorda che sul certificato medico da inoltrare all’Inps il medico di base dovrà inserire il codice E; ovvero quel codice che esprime la sua opinione di medico nel testimoniare la necessità di esonero dalla visita fiscale per quel soggetto data una determinata patologia. Questo parere sarà poi ulteriormente sondato dall’Istituto stesso.
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Visita fiscale Inps: malattia e diritto alla privacy
Non dovrebbe esserci nessun timore che il proprio datore di lavoro venga a conoscenza di una malattia che si vuole tenere all’oscuro per motivi di riservatezza. Il datore non può infatti venire a conoscenza della patologia del soggetto, ma solo dell’esito della prognosi. Il soggetto affetto da disturbo può dunque stare tranquillo sotto questo aspetto. E qualora il datore venga a sapere della malattia e provochi al soggetto che ne è affetto ulteriore disagio, magari perché lo ha rivelato anche ai suoi colleghi, allora può essere denunciato. In poche parole il soggetto potrà chiedere il risarcimento del danno morale.
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Secondo la sentenza n. 2367 del 31 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che esiste il divieto di svelare la malattia del lavoratore dipendente. Lo stato di salute di quest’ultimo rientra infatti in quei dati personalissimi che peraltro vantano una protezione maggiore. Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della patologia del soggetto perché il medico Inps lo ha scritto sulla relazione, non sarà il medico o l’Istituto stesso a pagarne le spese, ma il datore di lavoro nell’eventualità in cui utilizzi quella notizia per provocare al dipendente maggiore disagio. Il certificato di malattia resta dunque protetto da privacy e quest’ultima sarà violata se il datore di lavoro viene a conoscenza della patologia del soggetto. Secondo quanto riporta il decreto ministeriale del 15 luglio 1986 regolante le visite fiscali, il datore di lavoro o l’Inps che ha richiesto la visita potranno ricevere esclusivamente una copia del referto di controllo senza indicazioni diagnostiche. In parole povere il datore di lavoro potrà conoscere la prognosi, ma non la diagnosi. E in questo caso la privacy del soggetto e della sua informazione personale è totalmente protetta.