Tfr e liquidazione: calcolo importo, quanto contano auto e casa
Calcolo TFR e auto o casa
Una delle questioni più frequenti riguardo il Tfr e la liquidazione ruota attorno ai cosiddetti fringe benefit. Cosa sono i fringe benefit? Si tratta di beni in natura forniti al lavoratore per uso lavorativo e non solo. Tra i benefici più comuni in tal senso troviamo l’autovettura, così come il cellulare, ma anche il computer, l’alloggio e altre tipologie di beni.
La domanda più ricorrente relativa a questo argomento riguarda la loro inclusione o meno nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Il termine retribuzione cela infatti un’accezione più ampia che non coinvolge solo il compenso economico, ma anche quello materiale. Tali benefici possono però avere un problema di fondo quando si tratta di valorizzarli nel calcolo del Tfr. Da un lato c’è la loro componente prettamente di retribuzione; dall’altra quella di rimborso spese. Da qui un problema che può essere risolta nel dettaglio solo da una specifica giurisprudenza.
Tfr e liquidazione: auto e casa, come calcolarle?
Prima di tutto si deve far riferimento alla sentenza n. 16129/2002 della Corte di Cassazione. In questa si afferma un principio cardine riguardante “il valore dell’uso e della disponibilità, anche a fini personali, di una autovettura concessa contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura”. Questa, anche senza contare il suo effettivo utilizzo, “rappresenta il contenuto di una obbligazione che, ove pur non ricollegabile a una specifica prestazione, è idonea a essere considerata di natura retributiva; con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro in cui essa accede”.
Infine “va ritenuto che il controvalore in denaro dell’uso personale dell’autovettura, concesso in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, deve essere computato nella base di calcolo delle indennità di fine rapporto”. Tale considerazione va dunque a riassumere alcune precedenti sentenze della Cassazione (n. 4666/1987; n. 8831/1992; n. 1428/1998).
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Tfr e liquidazione: fringe benefit a titolo non occasionale nel computo
Un’altra sentenza della Corte di Cassazione più recente, la n. 11644/2004, nel Tfr vanno a raggiungersi tutte le prestazioni in natura che sono state erogate a titolo non occasionale. Sempre dello stesso anno è la sentenza n. 22264, che richiama esplicitamente la normativa generale (e a volte generica) di riferimento, contenuta nell’articolo 2120 del codice civile. In questo viene adottato il principio della “onnicomprensività della retribuzione”. Quindi la retribuzione per prestazione di lavoro non occasionale deve essere inclusa nel Tfr, a meno che la contrattazione collettiva non deroghi sull’argomento in maniera puntuale e precisa.
Prendendo spunto da ciò, come riporta anche l’InformaLavoro, la sopraccitata sentenza spiega che “vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi”; anche nel caso in cui “non fossero escluse le somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione, quand’anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro”.