Conguaglio bolletta luce e gas: rateizzazione e quando non pagare

Pubblicato il 25 Ottobre 2018 alle 06:32 Autore: Guglielmo Sano
Conguaglio bolletta

Conguaglio bolletta luce e gas: rateizzazione e quando non pagare

Bolletta luce e gas, quando non si paga il conguaglio


Le bollette delle utenze possono essere rateizzate; tuttavia, è bene precisare che – soprattutto, nel caso di gestori operanti nel mercato libero – tale possibilità deve essere citata in modo esplicito nel contratto di concessione del beneficio. D’altra parte, a tutela del consumatore, sulla questione è intervenuta una specifica delibera dell’AEGG. L’autorità garante per Energia Elettrica e Gas prescrive che, in modalità di fatturazione bimestrale o quadrimestrale, il cliente finale possa pagare le bollette a rate.

C’è una condizione da rispettare, però; il conguaglio deve avere un importo superiore al doppio dell’importo fatturato nelle bollette stimate precedenti. Eccezione: non può essere applicata rateizzazione sui conguagli contestuali ai cambi di stagione. Esempio: un cliente riceve due fatture dell’importo in acconto di 25 euro, una di seguito all’altra; in totale 50 euro; se il conguaglio successivo è superiore a questa cifra può essere rateizzato; tuttavia, se i consumi sono aumentati perché sono stati accesi i riscaldamenti o i condizionatori, il gestore potrebbe anche non concedere la possibilità di pagare a rate.

Conguaglio bolletta: gli altri casi

Bene precisare poi che la rateizzazione di un conguaglio può essere richiesta se il contatore funziona male; quindi, in breve, nel momento in cui i consumi sono conteggiati in modo errato. Le associazioni di difesa dei consumatori spesso forniscono la possibilità di ricalcolare i consumi in modo gratuito. D’altro canto, molti fornitori di energia elettrica, gas etc. ormai permettono l’autolettura dei consumi; in pratica, i dati vengono comunicati all’azienda dallo stesso cliente. Altro caso in cui è possibile chiedere la rateizzazione è quello in cui la società che eroga il servizio non effettua la lettura per molto tempo.

Detto ciò, nel momento in cui si riceve un conguaglio dall’importo corposo – fatta salva la presenza della possibilità nel contratto – è bene richiedere la rateizzazione entro 10 giorni dalla scadenza.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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