Visita di revisione Legge 104: stop alle agevolazioni? Come avviene
Visita di revisione Legge 104: stop alle agevolazioni? Come avviene.
Agevolazioni Legge 104 con visita di revisione, quando restano
La procedura concernente la visita di revisione per il rinnovo della Legge 104 causa uno stop alle agevolazioni previste dalla normativa? Sull’argomento occorre fare un po’ di chiarezza, prendendo a riferimento la circolare INPS n. 127/2016 e la Legge n. 114/2014. Prima del 2014, infatti, il soggetto non era tenuto a usufruire dei diritti garantiti dalla Legge 104 nel periodo compreso tra la scadenza del verbale e la visita di revisione. La nuova normativa ha però cambiato le carte in regola, prorogando anche a dopo la scadenza del verbale la possibilità da parte dei soggetti con handicap di usufruire dei benefici. Fino alla data in cui sarà definita la nuova procedura legata alla visita di revisione.
Legge 104 e iter revisione: stop agevolazioni, i chiarimenti INPS
La visita di revisione della Legge 104 è una procedura che parte direttamente dall’INPS. Nella premessa della circolare del 2016 sopraccitata, l’Istituto ribadisce che ai lavoratori dipendenti con disabilità grave, così come ai familiari che assistono tali soggetti e in possesso dei requisiti, sono previsti alcuni benefici. Tra questi spiccano i permessi retribuiti, il prolungamento del congedo parentale o i riposi orari e il congedo straordinario.
Con la Legge n. 114/2014 sono entrate in vigore alcune novità allo scopo di semplificare gli adempimenti sanitari e amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave. All’articolo 25, si prevede al comma 6 “la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione; in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione”. Infine, al comma 4 si precisa il dimezzamento dei termini per il rilascio della certificazione provvisoria, che passa da 90 a 45 giorni.
Legge 104: visita di revisione e permessi, si possono usare?
L’INPS ricorda che prima del 2014 i predetti benefici di cui si aveva il diritto di utilizzo, non potevano essere più fruiti nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale e il completamento dell’iter sanitario di revisione. L’utilizzo dei benefici sarebbe pertanto ritornato in auge solo dopo l’esito del nuovo accertamento sanitario.
Al comma 6 bis dell’articolo 25 delle Legge n. 90/2014 si opera però per una semplificazione della procedura sanitaria-amministrativa. “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.
L’INPS precisa inoltre che “non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi” nel citato periodo. Il lavoratore dovrà invece presentare una nuova domanda di autorizzazione per fruire degli altri tipi di benefici; vale a dire il prolungamento del congedo parentale o i riposi orari e il congedo straordinario.
Visita di revisione Legge 104: permessi, come funziona
La circolare prosegue dettando le istruzioni e il funzionamento dei permessi dopo la scadenza del verbale e fino al giorno della visita di revisione. “Il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile; e fino al compimento dell’iter sanitario di revisione”. La validità del verbale sarà garantita dal certificato di attestazione che potrà essere fornito dalle Strutture territoriali Inps territoriali, ma solo previo richiesta del soggetto. Pertanto, “le autorizzazioni rilasciate dall’Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza; ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione”.
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Revisione Legge 104: conseguenze sulle agevolazioni dopo il nuovo verbale
La situazione può cambiare a seguito della convocazione alla visita di revisione.
- Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso. La Struttura territoriale competente rilascerà apposita comunicazione a datore e lavoratore. Quest’ultimo non sarà tenuto a presentare una nuova domanda. La nuova domanda dovrà essere presentata solo nel caso in cui il soggetto lavori per un datore di lavoro diverso da quello indicato nella vecchia domanda.
- Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore. Il meccanismo è identico a quello riportato alla prima voce.
- Esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore. La Struttura territoriale rilascerà ai diretti interessati apposita comunicazione nella quale si dichiareranno cessati gli effetti del provvedimento di autorizzazione. La cessazione partirà dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.
- Assenza a visita di revisione del disabile grave. In questo caso le conseguenze possono risultare differenti. Se alla prima visita viene ricevuta apposita comunicazione, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (o di valutazione negativa sulla stessa), le agevolazioni decadranno a partire dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione. A nuova convocazione l’esito del verbale potrà essere positivo o negativo. Qualora si ripeta l’assenza, i benefici decadranno. Qualora invece l’assenza alla prima convocazione non venga giustificata da apposita comunicazione, saranno effettuati accertamenti sull’indirizzo del soggetto.
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