Acquisto auto in garanzia: nuovo o usato e diritti del consumatore
Quello dell’acquisto delle auto è un tema che indubbiamente riguarda la generalità delle persone. Sono diversi gli strumenti che il legislatore concede per tutelare il consumatore in caso di acquisti non corrispondenti a quanto pattuito.
Garanzia commerciale e garanzia assicurativa in caso di acquisto auto
Una prima importante tutela per il consumatore è la cosiddetta garanzia di produzione o garanzia commerciale. Essa è utilizzabile in caso di difetti di costruzione ed è esercitabile verso il produttore del mezzo. È gratuita o a pagamento e soprattutto, nel rispetto della normativa del Codice del Consumo, è complementare e non sostitutiva rispetto alla garanzia legale, che non può mai essere limitata od esclusa. Anzi tale garanzia commerciale fornisce servizi aggiuntivi a favore dell’acquirente. A maggior tutela, l’ordinamento prevede anche la cosiddetta garanzia assicurativa, che in pratica fa le veci della garanzia di produzione, avendo lo scopo di pagare i difetti in ipotesi di difetti di produzione del mezzo.
La garanzia legale in caso di acquisto auto nuove
Veniamo però allo strumento di tutela più importante, vale a dire la garanzia legale. Essa tutela l’acquirente garantendo che vi sia corrispondenza tra caratteristiche effettive del prodotto e quelle dichiarate dal venditore. Correlati alla cosiddetta garanzia legale, sono i diversi rimedi previsti nel Codice del Consumo (se acquirente è un consumatore e non una società o un professionista con partita IVA) o nel codice civile (se acquirente è una società o un professionista partita IVA).
Analizziamo nello specifico come funziona lo strumento della garanzia legale. Quando l’acquirente si rende conto che il mezzo è difettoso, deve rivolgersi subito al venditore, che per legge è il responsabile.
L’acquirente dovrà quindi comunicargli per iscritto, con raccomandata, il vizio del bene acquistato entro due mesi della scoperta e non oltre. Conseguentemente l’acquirente dovrà chiedergli di risolvere il problema con uno dei rimedi previsti dalla legge. Nel caso il concessionario non risponda o non risolva il problema, il compratore dovrà intraprendere un’azione legale contro il concessionario. Il termine, perentorio, è di 24 mesi dalla consegna del bene.
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La garanzia legale in caso di acquisto auto usate
Per quanto riguarda l’acquisto di auto usate, vale nuovamente il Codice del Consumo. In questa ipotesi, però, i 24 mesi di garanzia possono essere ridotti a 12 con l’accordo delle parti, poiché c’è in gioco un mezzo datato. In questi casi poi, nei primi sei mesi dalla compravendita esiste la cosiddetta “presunzione di difetto”, la quale significa che, in caso di lite giudiziaria, spetterà al concessionario dimostrare che il difetto non rientra nella garanzia legale anziché essere la prova a carico del consumatore.
Come ultima ulteriore ipotesi, in caso di acquisto di auto usate tra privati, non vale la disciplina della garanzia legale contenuta nel Codice del Consumo bensì quella del codice civile. Il privato che vende ad un altro privato, non può perciò essere parificato ad un concessionario e, quindi, contro di lui non possono utilizzarsi i rimedi del Codice del Consumo. La ratio è che di solito il privato che vende una auto usata lo fa generalmente per motivi personali mentre un rivenditore lo fa per affari, cioè per motivi commerciali. In questo caso comunque, in virtù del codice civile, l’acquirente è ben tutelato poiché l’auto deve essere comunque priva di vizi occulti (cioè non conosciuti né conoscibili dall’acquirente) né devono essere nascoste circostanze pregiudizievoli.
I rimedi in caso di acquisto auto difettosa
Vediamo, in sintesi, quali sono i rimedi che la legge consente all’acquirente in caso di difetti del mezzo, non conosciuti a priori. Anzitutto abbiamo la riparazione del bene, ovviamente senza spese a carico del privato. Abbiamo poi la sostituzione del bene, anch’essa senza spese, con altro identico per tipo e costo. Laddove, per esempio, né la riparazione, né la sostituzione sono attuabili, l’acquirente può far valere la riduzione del prezzo o il rimborso del prezzo già pagato. Come ulteriore rimedio alternativo, è prevista anche la risoluzione del contratto.
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