TFR aziende in liquidazione, chi deve pagare
Se un’azienda fallisce, chi lo paga il Tfr? Una domanda legittima, su cui la giurisprudenza ha spesso dibattuto, fornendo sempre delle risposte definitive. Soprattutto quanto l’argomento è finito sotto la lente della Corte di Cassazione. Mettiamo il caso un dipendente lavori per un’azienda che sta per fallire. Chi paga il Trattamento di fine rapporto a questi dipendenti? Il datore di lavoro o il Fondo di Garanzia Inps? Quest’ultima risposta l’aveva formulata la Corte d’Appello di Brescia, che aveva visto proprio nell’Inps il garante del pagamento e delle ultime 3 mensilità. Ciò in uno scenario in cui la cessione d’ azienda avvenga prima della ufficializzazione della procedura concorsuale.
La Corte di Cassazione è stato però di avviso diverso. E lo si può consultare nella sentenza n. 23775/2018. Infatti qui viene precisato che il pagamento del Tfr dei dipendenti spetta al cessionario d’azienda, nel caso in cui questi sia il datore di lavoro al momento in cui il rapporto di lavoro è stato risoluto.
Pagamento Tfr azienda in liquidazione: leggi e sentenze
Sentita la pronuncia della Corte d’Appello di Brescia, l’Inps aveva presentato ricorso per Cassazione. Prendendo come riferimento la Legge n. 297/1982 (articolo 2), gli Ermellini hanno precisato che il riferimento è al datore di lavoro che “sia stato dichiarato insolvente e ammesso alle procedure concorsuali al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta”. Successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 297/1982, la normativa spiega quanto segue.
Prima di tutto il Fondo di Garanzia Inps per il Tfr ha lo scopo “di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto […] spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”. Inoltre, “trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo […] il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro”; nonché dei relativi crediti accessori, mantenendo la detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Quindi si passa a esaminare il caso di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. In tale eventualità la domanda potrà essere presentata dopo 15 giorni dal deposito dello stato passivo, “ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro”. Infine, “qualora il datore di lavoro non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del Tfr”. Sempre a condizione che le garanzie patrimoniali siano risultate totalmente o parzialmente non sufficienti. “Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Pagamento Tfr azienda in liquidazione: quando non spetta all’Inps
La Cassazione va quindi a precisare che “poiché il Tfr diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per Tfr fino al momento della cessione d’azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l’Inps”. Di fatto, l’Istituto previdenziale è estraneo ai fatti. E “deve poter contestare il credito per Tfr”, non essendo questo ancora esigibile e quindi non operando la garanzia.
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Tfr azienda in liquidazione: quando spetta all’Inps
Il pagamento del Tfr spetta all’Inps in alcuni casi particolari, ben specificati nella sentenza n. 8072/2016 della Corte di Cassazione. Come spiegato da CortoLex, in questa sentenza sussiste la decisione della Corte di ammettere “al Fondo di Garanzia dell’Inps anche quei crediti di cui sia provata l’esistenza e la consistenza risultanti da un titolo, anche giudiziale; e l’insufficienza del patrimonio ereditario”. La Corte ha dunque chiamato in causa il Fondo di Garanzia nell’eventualità in cui il datore di lavoro “non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa”.
Al di là delle sentenze, il Fondo di Garanzia Inps stabilito dalla già citata Legge n. 297/82 sostituisce il datore di lavoro e l’azienda in fallimento nel recupero del Tfr e delle ultime 3 mensilità solo nel caso la condizione di morosità sia stata accertata. Quindi tramite procedura concorsuale, concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
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