Bollo auto 2018: evasione con auto straniere, quali sono i pericoli
Bollo auto 2018: evasione con auto straniere, quali sono i pericoli
Evasione bollo targa straniera, cosa succede
Circolare con auto con targa straniera può comportare una serie di vantaggi per gli automobilisti, ma non certo per lo Stato. L’obbligo di immatricolazione dell’auto con targa estera ha come tempistica un anno, ma visto che una buona parte di evasori del bollo circola indisturbato con auto straniere, il problema per le casse delle Regioni è già molto importante. Infatti, chi guida auto con targa straniera non è soggetto al pagamento del bollo auto, così come alle eventuali multe e sanzioni. A breve, però, potrebbe esserci una stretta attraverso delle modifiche significative al Codice della Strada. In particolare si guarda all’introduzione dell’articolo 132-bis, che ragiona proprio sulla politica di sanzioni prevista per chi fa il furbo.
Bollo auto: cosa potrebbe cambiare con la riforma del Codice della Strada
La riforma del Codice della Strada è molto attesa anche per questo motivo. Per arginare il problema delle auto con targa estera e scoraggiare così l’evasione della tassa di proprietà del veicolo. L’articolo 132-bis va letto proprio in questa direzione.
Nel suddetto articolo si legge che “chiunque, residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione; affinché esse non integrino l’elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia”.
In parole povere, bisognerà presentare idonea documentazione relativa alla legittima circolazione del veicolo. Qualora questa mancasse, si andrebbe incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria, con il pagamento di una somma che parte da 84 euro fino a 335 euro. Inoltre “alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per 30 giorni”.
A seguito del ritiro, è necessario informare lo Stato di emissione e la restituzione della carta di circolazione avviene solo dopo l’esito favorevole delle verifiche. In alternativa la restituzione avviene al termine dei 30 giorni, a condizione che in questo lasso di tempo non siano stati adottati altri provvedimenti sanzionatori, tra cui l’obbligo di reimmatricolare il veicolo in Italia.
Bollo auto: nuove regole anche per le aziende
Il nuovo regolamento non riguarderà solo i privati, ma anche le aziende estere con sede legale (o secondaria) in Italia che detengono veicoli aziendali. In un comma dell’art. 132-bis si stabilisce come l’obbligo di reimmatricolazione in Italia abbia una tempistica di 30 giorni, pena il verificarsi di sanzioni pecuniarie.
Evasione bollo auto targa straniera: controlli difficili
Tutto ciò al fine di evitare il reiterarsi di comportamenti furbeschi da parte di soggetti stranieri (o parenti di persone stranieri), che circolando con un’auto con targa non italiana, sono liberi dai classici adempimenti fiscali e tributari. Un danno non solo per le Regioni, ma anche un’ingiustizia per tutti i contribuenti che il bollo auto lo pagano regolarmente ogni anno. Tuttavia, senza più frontiere nei Paesi dell’Unione europea, è difficile effettuare controlli serrati sulle tempistiche di permanenza di un veicolo in un Paese. Il lasso di tempo previsto dall’Europa ammonta infatti a 12 mesi, ma manca documentazione ufficiale che certifichi quando il veicolo ha iniziato a circolare nel Paese. Insomma, il problema non è di poco conto e urge una risoluzione. L’introduzione dell’art. 132-bis nel Codice della Strada potrebbe essere un primo passo fondamentale.
Bollo auto: veicolo esportato all’estero, come funziona
Discorso diverso per chi esporta definitivamente il veicolo all’estero. Mettiamo il caso di un soggetto italiano che viva una buona parte dell’anno in un Paese straniero, come ad esempio il Portogallo e lì decida di trasferire la sua auto. Non circolando più in Italia si è comunque dovuti al pagamento di quella che a tutti gli effetti è una tassa di proprietà, a meno che non si proceda con la richiesta al Pubblico Registro Automobilistico di Cessazione della Circolazione per Esportazione. Questo passo deve essere compiuto solo una volta che l’auto sia stata già trasferita all’estero e immatricolata con la nuova targa straniera. Ciò comporta la cancellazione dell’iscrizione del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, che determina la fine dell’obbligo di pagamento del bollo auto a partire dal periodo d’imposta successivo.
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