Donazione: prescrizione, revoca e fino a quando vale
Donazione: prescrizione, revoca e fino a quando vale
La donazione e la prescrizione della donazione sono tra gli istituti di più remota origine del diritto civile, e pertanto sono ben sorretti da varie norme che le inquadrano sotto differenti punti di vista.
Vediamo di seguito che caratteristiche ha la donazione e come è disciplinata dal legislatore sia sul piano della revoca che della prescrizione.
Che cos’è la donazione secondo il diritto civile e come va fatta
Detto molto sinteticamente, la donazione è il contratto attraverso cui, per motivi di liberalità, un soggetto decide di arricchire il patrimonio dell’altro, disponendo a favore di questo di un suo diritto o assumendo nei suoi confronti un’obbligazione. La donazione è quindi una sorta di patto, che prevede una diminuzione del patrimonio del donante a favore del donatario. Casi tipici sono, ad esempio, l’assunzione di un obbligo di pagare un debito o il trasferimento di una qualche proprietà.
E’ importante specificare che la donazione è un contratto che, dal punto di vista formale, è disciplinato rigorosamente dal codice civile. Infatti, ha una forma specifica, la quale prevede che l’atto pubblico e la presenza di due testimoni davanti ad un notaio, pena la nullità.
La ratio di tale rigore va identificata nella volontà del legislatore di fare luce su quest’attività meramente di natura liberale, perchè – nella peggiore delle ipotesi, essa potrebbe nascondere speculazioni o truffe.
Quando la donazione è revocabile
Data la specificità di questo contratto e i particolari motivi che lo sorreggono, il legislatore ha previsto due casi in cui la donazione può essere revocata dal donante, ciò nonostante essa sia avvenuta formalmente in modo corretto.
Tali casi sono la revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli. Nella prima ipotesi essa è attivabile laddove il donatario compia un fatto molto grave ai danni del donante. Si tratta appunto di irriconoscenza evidente del beneficiario. Nella seconda ipotesi, il legislatore prevede che il donante può chiedere la revoca, laddove sopravvenga un figlio o scopra l’esistenza di un figlio o discendente, o ancora laddove il donante riconosca un figlio.
Termine di prescrizione in caso di revoca della donazione ed effetti della revoca
Il legislatore prevede tempistiche diverse riguardo alla prescrizione dell’azione di revocazione a seconda delle ipotesi. In caso di ingratitudine la domanda è proposta dal donante o dai suoi eredi, entro un anno dal giorno in cui il donante ha scoperto il fatto che permette la revoca. Nel caso invece di sopravvenienza di figli, il termine è allungato fino a cinque anni. Esso decorre dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente; o della notizia dell’esistenza del figlio o discendente; o dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Sul piano degli effetti, la revoca fa sì che il beneficiario sia gravato dall’obbligo di restituire i beni in natura, se ci sono ancora, e i frutti relativi. Se, invece, il beneficiario della donazione non li ha più (perchè ad esempio ha speso una somma di denaro), deve restituirne il valore e i frutti.
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Casi di inapplicabilità della revoca
Il legislatore prevede però anche due ipotesi di irrevocabilità, ciò avviene in caso di donazioni rimuneratorie e di quelle per un determinato matrimonio. La giustificazione di tale previsione è rintracciata nel fatto che, in questi casi, il donante è mosso da una forte liberalità verso il donatario. In caso di donazione per riconoscenza, perché tale attività è fatta per il non comune valore morale e sociale delle azioni del donatario; nel secondo caso, perché è data grande importanza alla nascente famiglia.
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