Pensione di invalidità: importo rendite e requisiti, quali sono compatibili
Cumulo pensione di invalidità con rendite: come funziona
Il lavoratore che subisce un infortunio a causa del lavoro svolto è tutelato dall’Inail, così come chi soffre di malattie legate alla sua professione è tutelato dell’ente. Dunque, l’istituto eroga alle suddette categorie delle prestazioni economiche e sanitarie, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato il premio assicurativo.
Ciò avviene in base al cosiddetto principio dell’«automaticità delle prestazioni». Tuttavia, quest’ultimo non vale per i lavoratori autonomi. Quindi, un coltivatore diretto o un artigiano, per esempio, non in regola con l’assicurazione, non riceverà alcun assegno. Almeno fino all’assolvimento dell’obbligo contributivo.
Pensione di invalidità: non cumulabile con rendita Inail
La prestazione più erogata dall’Inail è la rendita vitalizia per inabilità permanente. Si assegna nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale abbiano causato una menomazione compresa tra il 16% e il 100% dell’integrità psico-fisica. A seconda del grado di menomazione cambia l’importo dell’assegno annuale. Ecco allora che se il grado di menomazione è pari al 16% l’assegno sarà di circa 1.200 euro; via via salendo, al lavoratore con un grado di menomazione del 100% vengono erogati poco più di 17mila euro.
Al di là della percentuale di menomazione fisica (danno biologico) la rendita può essere assegnata anche in base a un altro parametro. Infatti, a pesare sul risarcimento può incidere anche il “danno patrimoniale” subito dal lavoratore. In questo caso, la rendita viene calcolata applicando un determinato coefficiente alla retribuzione effettiva percepita del lavoratore – da rapportare al minimo e al massimo – nell’anno precedente; importante precisare che, però, sul calcolo influisce anche la percentuale di inabilità.
Detto ciò, non è possibile cumulare la rendita Inail con la pensione di invalidità se la concessione è avvenuta in riferimento allo stesso evento invalidante. Tale divieto non si applica nel caso dei superstiti; per questi vale la piena cumulabilità tra rendita Inail e trattamenti pensionistici Inps.