Poste Italiane: sostituzione buoni fruttiferi, quando conviene e a chi

Informazioni utili sui buoni fruttiferi di Poste Italiane, in particolare su quando e a chi conviene la sostituzione dei cartacei con i dematerializzati.

Poste Italiane: sostituzione buoni fruttiferi
Poste Italiane: sostituzione buoni fruttiferi, quando conviene e a chi

Cambio buoni fruttiferi di Poste Italiane, a chi conviene oggi


A chi e quando conviene la sostituzione dei buoni fruttiferi cartacei di Poste Italiane con quelli dematerializzati? Prima di rispondere a questa domanda risulta necessario elencare le principali differenze tra buoni fruttiferi cartacei e dematerializzati. Poi, aiutandoci anche con la guida della Cassa Depositi e Prestiti, vedremo come funziona la sostituzione del buono cartaceo con quello dematerializzato.

Poste Italiane: buoni fruttiferi cartacei e dematerializzati, le differenze

Ci sono due modalità di emissione dei buoni fruttiferi postali: in forma cartacea e dematerializzata. Il buono fruttifero in forma cartacea è il titolo su carta che il soggetto che lo ha sottoscritto riceve e che deve presentare quando richiederà il rimborso presso l’ufficio postale. Naturalmente tutte le responsabilità sulla conservazione del buono sono a carico del sottoscrittore, che dovrà averne cura per tutto il periodo della sottoscrizione.

Passiamo ora ai buoni fruttiferi postali dematerializzati. Come spiega la CDP, la sottoscrizione è rappresentata da una scrittura contabile. Tuttavia è necessaria l’esistenza di un conto di regolamento, traducibile in un Libretto di Risparmio Postale o conto corrente Bancoposta. Naturalmente questa modalità non permette il rilascio del titolo cartaceo. Il rimborso del buono, alla scadenza del periodo di sottoscrizione o in anticipo a seconda della scelta dell’investitore, si verifica automaticamente sul conto di regolamento. Quest’ultimo non potrà essere chiuso se sono presenti ancora dei Buoni non scaduti.

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Poste Italiane: sostituzione buoni fruttiferi, come funziona

Per quanto riguarda la sostituzione dei buoni fruttiferi postali cartacei con i dematerializzati e sulla convenienza di questa operazione, va preso come riferimento il decreto del Mef dell’11 giugno 2003. Qui viene introdotto l’articolo 8-bis al decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 avente come oggetto “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”.

Il nuovo articolo recita testualmente quanto segue: “È in facoltà dei risparmiatori richiedere la dematerializzazione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, attraverso la loro ridenominazione in euro, ove necessario, e la trasformazione in iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli, regolate dal presente decreto. Possono essere oggetto di trasformazioni i buoni fruttiferi postali di importo pari o superiore al taglio minimo dei buoni fruttiferi postai dematerializzati in corso di emissione al momento della trasformazione”.

Infine, stando a quanto riporta la Cassa Depositi e Prestiti, il processo di dematerializzazione dei buoni cartacei è permesso in base alle modalità indicate presso l’ufficio postale. A condizione che il titolo da materializzare e il conto di regolamento rechino la medesima intestazione.

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