Pignoramento dello stipendio: calcolo e limiti, quali somme sono a rischio

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Pignoramento dello stipendio: calcolo e limiti, quali somme sono a rischio

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Pignoramento stipendio: calcolo e limiti, quali somme sono a rischio

Un istituto giuridico complesso quanto facilmente rintracciabile nella realtà odierna, è quello del pignoramento dello stipendio e le modalità in cui esso è praticato. Sappiamo quanto oggi per molte persone sia difficile fronteggiare i propri debiti, ragion per cui il legislatore ha inserito adeguati strumenti volti a tutelare il creditore.

Vediamo più nel dettaglio in che cosa consistono.

Che cos’è il pignoramento dello stipendio

Il pignoramento dello stipendio è un procedimento di natura formale, che sfocia in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, finalizzato a recuperare una somma di denaro dovuta a titolo di debito. Tale procedimento fa parte dei cosiddetti pignoramenti presso terzi, dato che in questo caso è coinvolto o la banca o il datore di lavoro, oltre al contribuente debitore.

Il pignoramento stipendio presso il datore di lavoro

Anzitutto, il pignoramento può essere compiuto sulle somme ancora da accreditare sul conto corrente del lavoratore debitore. Ciò attraverso una notifica dell’atto giudiziario al datore di lavoro. Sono quindi pignorate le somme riguardanti il suo stipendio, ancora presenti nel conto corrente dell’azienda. Il legislatore ha però posto un limite invalicabile: è pignorabile soltanto la somma fino ad un quinto dello stipendio, calcolato sul netto della retribuzione, cioè dopo le trattenute previste dalla legge.

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Il pignoramento stipendio su conto corrente

L’altra ipotesi prevista dal legislatore impone che l’atto di notifica del pignoramento non sia rivolto al datore, bensì all’istituto di credito e al debitore. Questo accade laddove lo stipendio è già stato accreditato su conto corrente.

E’ chiaro che in questo caso, nella sostanza, la procedura è identica, però cambiano i limiti entro i quali operare il pignoramento. Siccome non è possibile capire quali redditi, presenti sul conto corrente del contribuente debitore, derivano dalla retribuzione, il legislatore ha stabilito che sono pignorabili le somme depositate sul conto pari a tre volte l’assegno sociale. Perciò, dato che questo ha un importo pari a 453 euro, il pignoramento è rivolto soltanto alle somme che superano i 1359 euro. Sotto questo livello, il patrimonio di colui che deve saldare il debito, non può esser pignorato.

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