Visita fiscale Inps: decurtazione stipendio, importo e come evitarla

Pubblicato il 10 Aprile 2019 alle 06:35 Autore: Daniele Sforza

Il lavoratore dipendente pubblico o privato in malattia è soggetto alla visita fiscale. Ma per la Legge 133/08, quando avviene il taglio allo stipendio?

Visita fiscale Inps: decurtazione stipendio assenza malattia
Visita fiscale Inps: decurtazione stipendio, importo e come evitarla

Taglio stipendio dopo visita fiscale, non è impossibile


I lavoratori dipendenti del settore pubblico che si danno in malattia sono soggetti alla visita fiscale Inps, fatta eccezione per alcuni casi di esonero. Ma come funziona sotto l’aspetto retributivo quando un dipendente è in malattia? Quali sono i rischi relativi allo stipendio? Sono previsti delle decurtazioni? Per rispondere a queste domande bisogna fare riferimento alla Legge n. 133/2008, che stabilisce le tempistiche relative a eventuali trattenute sullo stipendio.

Visita fiscale Inps: malattia e decurtazione stipendio, cosa dice la Legge

L’articolo 71 della succitata Legge regolamenta proprio questo aspetto. Il comma 1 specifica che per i periodi di assenza causa malattia, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ricevono nei primi 10 giorni di assenza il trattamento economico fondamentale. Da questo vengono esclusi indennità o emolumenti aventi carattere fisso e continuativo e ogni altro trattamento accessorio. Permane tuttavia il trattamento più favorevole previsto eventualmente dai CCNL o dalle normative di settore riferenti le assenze per malattia causa infortunio sul lavoro o causa di servizio, e parimenti per ricovero ospedaliero e per patologie gravi richiedenti terapie salvavita. Tali disposizioni, viene precisato, non riguarderanno il comparto sicurezza e difesa per le assenze causa malattia determinata da lesioni riportate in attività operative e addestrative.
La decurtazione avviene pertanto per ogni episodio di malattia, anche nel caso duri un solo giorno. E vale anche se l’assenza si protrae oltre i 10 giorni.
L’entità della decurtazione retributiva, calcolata in trentesimi e che agisce in tutte le fasce retributive previste dai CCNL nell’eventualità di assenze per malattia, può essere diversa in base ai periodi di assenza. Orizzonte Scuola spiega cosa rientra nella decurtazione retributiva del personale pagato dal Ministero del Tesoro. Ovvero la retribuzione professionale docenti (RPD), il Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) e l’indennità di direzione del Dsga.

Assenze per malattie e decurtazioni stipendio: importi trattenute

Quindi vengono quantificate le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo giorno, relativamente alla Retribuzione Professionale Docenti.

  • 0-14 anni: 164 euro / 30 = 5,47 euro lordi (al giorno);
  • 15-27 anni: 202 euro / 30 = 6,73 lordi (al giorno);
  • Da 28 anni in su: 257,50 euro / 30 = 8,58 euro lordi (al giorno).

E quelle riguardanti il Compenso Individuale Accessorio.
Area B/C: 64,50 euro / 30 = 2,15 euro lordi (al giorno);
Area A/As: 58,50 euro / 30 = 1,95 euro lordi (al giorno).
In caso di assenze superiori a 10 giorni per malattia, dall’undicesimo giorno in poi bisognerà seguire il regolamento previsto dal CCNL di riferimento previsto sul tema. Per ciò che concerne il personale scolastico, dall’undicesimo giorno in poi torneranno in vigore gli emolumenti e le indennità con carattere fisso e continuativo, escluso il trattamento accessorio variabile, che sarà ripristinato solo se il periodo di assenza si prolunga oltre i 15 giorni lavorativi.

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Visita fiscale Inps e assenze per malattia e decurtazioni: esclusioni

Esclusi dalle trattenute retributive e quindi dalla decurtazione stipendiale i lavoratori che si assentano per le seguenti motivazioni.

  • Causa di servizio;
  • Ricovero ospedaliero;
  • Ricovero domiciliare (se sostitutivo del ricovero ospedaliero, previo certificato);
  • Infortuni sul lavoro;
  • Ricovero day hospital;
  • Gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Ricordiamo infine le cause che comportano l’esonero dalla visita fiscale Inps.

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3 categorie della Tabella A del DPR n. 834/1981;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, uguale o superiore al 67%.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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