L’esonero dalla visita fiscale Inps può impedire al medico di arrivare lo stesso presso il domicilio indicato dal lavoratore dipendente? Facciamo un po’ di chiarezza, aiutandoci anche con le linee guida dell’Istituto di previdenza. Infatti può capitare che un lavoratore dipendente sia affetto da una malattia che lo costringa ad assentarsi dal lavoro. E che allo stesso tempo sia tale da poter comportare un esonero dalla visita medica di controllo.
Si pensi ad esempio ad un soggetto che soffra di disturbi depressivi. Restare chiuso dentro casa non gioverebbe alla propria condizione; mentre uscire all’aria aperta potrebbe portargli giovamento. Oppure si pensi a tutte quelle patologie che prevedono un esonero dalla visita fiscale, come riportato nel collegamento sottostante. In ogni caso di esonero, il medico di base dovrà apporre il codice E sul certificato medico introduttivo; ovvero, il codice che determina l’esonero dalla visita fiscale. In questa eventualità il medico può arrivare lo stesso?
Visita fiscale Inps: fasce di reperibilità pubblici e privati
Come spiega l’Inps le visite mediche di controllo possono essere disposte dall’Inps oppure su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Il soggetto assente dal lavoro per malattia deve fare in modo che il medico Inps possa trovarlo facilmente durante le fasce orarie di reperibilità. Pertanto il lavoratore dovrà accertarsi che il suo nome sia bene in evidenza sul citofono o sul campanello e che questi ultimi non siano rotti, tanto per fare un esempio.
Le fasce orarie di reperibilità sono distinte per lavoratori del settore pubblico (9-13; 15-18) e del settore privato (10-12; 17-19); sono valide tutti i giorni, compresi weekend e festivi. La visita può arrivare sin dal primo giorno di malattia, nonché più volte nello stesso giorno o nello stesso periodo di malattia.
Visita fiscale Inps: esonero orario reperibilità
Prendiamo a riferimento la circolare n. 95/2016, avente come oggetto le esclusioni per l’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato. Alla voce “Controlli Medico Legali”, l’Inps ha voluto ribadire un concetto già espresso a proposito delle visite e dei casi di esonero. Infatti, contestualmente alle prestazioni di competenza, l’Istituto ha “il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo presupposto della prestazione”.
Pertanto viene precisato che anche dovesse venire meno per il lavoratore dipendente del settore privato il dovere di essere reperibile alla visita medica di controllo, “rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa”.
Nella circolare si specifica che questo modo di operare rientra nel generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione. Lo scopo è quello di assicurare “la corretta gestione della spesa pubblica”. Perciò “le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche in ottica di possibili verifiche da parte dell’Inps e dei datori di lavoro in merito all’attestazione di eventi che danno diritto all’esonero dalla reperibilità”.
Naturalmente, così come i medici Inps hanno il dovere di effettuare controlli, il lavoratore può legittimamente sfruttare l’esonero dalla visita di controllo. Pertanto, il dipendente esonerato dalla visita fiscale che non si facesse trovare al proprio domicilio durante gli orari della visita, non andrebbe incontro a responsabilità e a eventuali sanzioni.