Incidente auto: risarcimento e infortunio, come funziona se si va al lavoro
Quello dell’utilizzo del proprio mezzo di trasporto (automobile, scooter o altro veicolo) è un tema tipico di molti lavoratori, specialmente delle grandi città. Essi infatti lo usano frequentemente magari per usufruire di qualche scorciatoia o per eliminare l’attesa del passaggio del mezzo pubblico (bus o tram).
Forse però non tutti sanno che non sempre è possibile richiedere il risarcimento all’INAIL in caso di incidente stradale mentre si era sul percorso per andare al lavoro. E’ vero che la legge considera il tempo necessario a percorrere il tragitto che va da casa al luogo di lavoro (e viceversa) come normale orario lavorativo (sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del settore pubblico); oggi però la giurisprudenza – nello specifico la Cassazione – ha stabilito delle condizioni entro le quali poter ottenere questo indennizzo. Vediamo di seguito più nel dettaglio come funziona questo meccanismo di tutela dell’automobilista lavoratore.
Che cos’è l’infortunio in itinere in caso di incidente auto
Anzitutto, questo infortunio sul lavoro è riconosciuto dall’INAIL indipendentemente dal soggetto che lo ha causato. Questo vuol dire che, se sia colpa o meno del lavoratore, l’INAIL deve indennizzare l’infortunato.
Inoltre per il diritto, con il termine infortunio “in itinere” si intende l’infortunio occorso ai lavoratori durante il “normale percorso” di andata e ritorno casa lavoro; il normale percorso è la strada più breve o più razionale per raggiungere il luogo di arrivo.
La giurisprudenza su incidente auto nel tragitto per andare al lavoro
La Cassazione ha però integrato in modo sostanziale il dettato normativo, disponendo una serie di requisiti, finalizzati all’ottenimento della suddetta tutela risarcitoria.
Infatti, nella sentenza 995/07, è stabilito che, da un lato il mezzo proprio deve esser utilizzato per ottenere un più stretto legame familiare o per migliorare l’efficienza dell’attività lavorativa; dall’altro lato, però, il mezzo pubblico non deve essere in alcun modo disponibile per recarsi al lavoro. Oppure l’utilizzo del mezzo pubblico deve costituire disagio per i lunghi tempi del tragitto.
Secondo la Cassazione, il mezzo pubblico è il mezzo di trasporto normale e più adatto alla mobilità delle persone; con esso peraltro, il rischio di incidenti stradali è ridotto al minimo.
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La giurisprudenza sancisce cioè che non è possibile porre a carico della collettività aspettative personali che “seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico”. Ciò a meno che, appunto, l’utilizzo del mezzo proprio non sia necessario, in quanto totalmente assenti i mezzi pubblici.
Pertanto l’automobilista, al fine di ottenere indennizzo per infortunio in itinere, dovrà obbligatoriamente provare o l’assenza di un mezzo di trasporto disponibile; oppure il grave disagio costituito dai lunghi ed eccessivi tempi di percorrenza per raggiungere il luogo di lavoro con il bus o altro mezzo pubblico. L’infortunato dovrà cioè provare la necessità dell’utilizzo dell’auto propria, a nulla valendo considerazioni di opportunità personale.
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