Contratto lavoro prestazione occasionale: nuove regole Inps, la circolare
Contratto lavoro prestazione occasionale: nuove regole Inps, la circolare
Circolare Inps lavoro occasionale, per chi cambia
Con la circolare n. 103 diffusa mercoledì 17 ottobre 2018, l’Inps ha comunicato le modifiche normative e dunque le nuove regole relative al contratto lavoro di prestazione occasionale e al Libretto Famiglia. L’intervento di modifica fa riferimento a quanto riportato nella Legge n. 96/2018 dello scorso 9 agosto. Qui sono stati inseriti regimi speciali per l’utilizzo del lavoro occasionale in ambito agricolo, turistico e degli enti locali. Inoltre sono state comunicate nuove modalità di pagamento delle prestazioni allo scopo di ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori. La circolare ha dunque la finalità di fornire le istruzioni necessarie per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale nel quadro delle nuove disposizioni.
Contratto lavoro prestazione occasionale: le novità in sintesi
In merito alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, sono state quindi introdotte importanti novità nei seguenti campi.
- Informazioni da inserire nella procedura informatica delle prestazioni occasionali dai prestatori di lavoro;
- Modifica delle dichiarazioni riguardanti le prestazioni per le imprese che operano nel settore agricolo;
- Creazione di 2 nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo; nonché per gli enti locali.
- Introduzione di una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.
Contratto lavoro prestazione occasionale: agricoltura, cosa cambia
L’obiettivo delle modifiche avvenute nel settore agricolo è quello di semplificare l’utilizzo del lavoro occasionale.
Per ciò che concerne il primo dei 4 punti sopra riportati, le informazioni da fornire dall’utilizzatore sono le seguenti.
- Dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- Luogo di svolgimento della prestazione;
- Oggetto della prestazione;
- Data di inizio e monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale massimo di 10 giorni consecutivi;
- Compenso pattuito per la prestazione.
La novità importante riguarda dunque il passaggio da 3 a 10 giorni consecutivi della durata della prestazione lavorativa nel settore agricolo. Inoltre si informa che la dichiarazione dovrà essere inviata almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione presso l’apposita procedura Inps.
Restano invariati alcuni punti chiave inerenti alla prestazione occasionale nel settore agricolo. Queste prestazioni potranno infatti essere effettuate dalle seguenti categorie di lavoratori.
- Titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- Under 25 iscritti a un ciclo di studi;
- Disoccupati;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di Rei o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Quindi l’Istituto precisa che il ricorso al lavoro occasionale è permesso solo alle imprese agricole con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Infine, “è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi”. Regole piuttosto simili le troviamo anche nel settore turistico-ricettivo.
Contratto lavoro prestazione occasionale: turismo, come funziona
Anche le aziende che lavorano nel settore turistico-ricettivo fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. Le informazioni riportate sono le stesse già citate per il settore agricolo. Lo stesso dicasi per i tempi di invio della dichiarazione. Nella circolare si fa riferimento anche i limiti minimi del compenso stabiliti dalla legge. “Il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro. E l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro; anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore”.
Contratto lavoro prestazione occasionale: Enti locali, novità
Gli Enti Locali possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale “esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali”. E, più nello specifico, viene citato quanto segue.
- Progetti speciali rivolti a soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, fruizione di ammortizzatori sociali;
- Lavori di emergenza relativi a calamità o eventi naturali improvvisi;
- Attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- Organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Per gli Enti locali non vigono le limitazioni soggettive previste per i settori agricoltura e turismo, in particolare per il numero dei dipendenti. Restano invece invariate le informazioni da presentare in dichiarazione e la tempistica di invio; così come il compenso minimo e il divieto di fruizione nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Contratto lavoro occasionale: aggiornamenti per prestatori
Il quinto capitolo della circolare Inps fornisce le istruzioni legate all’aggiornamento delle informazioni riguardante la registrazione dei prestatori sul sito dell’Inps. Per la registrazione bisognerà utilizzare il servizio Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia. Al momento della registrazione sulla piattaforma, i prestatori saranno chiamati ad autocertificare l’eventuale appartenenza a una delle seguenti categorie.
- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Under 25 iscritti a un ciclo di studi;
- Disoccupati;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di Rei o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
L’Inps chiarisce che la registrazione nella procedura informatica dell’appartenenza a una delle categorie sopra indicate, permetterà all’utilizzatore “di computare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori appartenenti alle categorie”. Pertanto, per gli utilizzatori che si rivolgessero a tali categorie, “il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro”. Il prestatore potrà aggiornare la propria scheda anagrafica in uno dei seguenti modi.
- Sito Inps: accedendo tramite apposite credenziali;
- Contact Center (803 164 da fisso; 06 164 164 da mobile);
- Intermediari ed enti di patronato abilitati.
Contratto lavoro prestazione occasionale: novità erogazione compenso
Di seguito l’Inps comunica le novità inerenti alla erogazione del compenso ai prestatori. Quest’ultimo potrà essere riscosso a partire da 15 giorni dopo il consolidamento della prestazione inserita nella procedura informatica. Ci si potrà recare presso qualsiasi sportello postale, portando il mandato di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps. Il pagamento del compenso potrà avvenire in una delle seguenti modalità.
- Accredito su conto corrente bancario (entro il 15 del mese seguente a quello della prestazione);
- Bonifico bancario domiciliato (entro il 15 del mese seguente a quello della prestazione; con trattenuta di 2,60 euro per gli oneri di pagamento);
- Sportello postale: con mandato autorizzazione emesso dall’Inps.
Contratto lavoro prestazione occasionale: novità per gli utilizzatori
L’utilizzatore del contratto di lavoro occasionale dovrà avere già effettuato il versamento del compenso da fornire al prestatore sul proprio portafoglio telematico, oltre “all’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e ai costi di gestione delle attività”. Per il versamento sono previste le seguenti modalità.
- Modello F24;
- Pagamento elettronico con addebito in C/C o su carta di credito/debito tramite PagoPa.
Il versamento potrà essere effettuato anche tramite un intermediario. Ma per questa nuova modalità bisognerà attendere nuove istruzioni.
Contratto lavoro prestazione occasionale: circolare Inps in pdf
Se si vuole consultare la circolare Inps n. 103/2018 nella sua versione integrale e conoscere ulteriori dettagli a riguardo, invitiamo a selezionare il seguente pdf scaricabile.
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