Tfr con licenziamento e Legge 104: quando spetta
Legge 104, TFR con licenziamento o congedo straordinario, quando spetta
Tfr con congedo straordinario e Legge 104: cosa sapere
Il trattamento di fine rapporto spetta anche ai titolari di Legge 104 che usufruiscono del congedo straordinario? Per rispondere a questa domanda bisogna prendere come riferimento la norma che legifera la corresponsione della buonuscita e in quali casi questa avviene. Ricordiamo innanzitutto che il Tfr è quella buonuscita che il lavoratore dipendente pubblico o privato deve obbligatoriamente percepire al termine del rapporto di lavoro. Ci sono alcune differenze relative alle tempistiche di erogazione, più favorevoli per i lavoratori privati rispetto ai dipendenti pubblici. Per questi ultimi, infatti, vige una tempistica che varia da un minimo di 105 giorni a un massimo di 2 anni a seconda dei casi particolari.
Legge 104: Tfr con licenziamento, quando viene erogato?
Quando spetta il trattamento di fine rapporto a un dipendente pubblico che è incappato in un licenziamento volontario o involontario? Per rispondere questa domanda dobbiamo far fronte alle tempistiche di cui sopra abbiamo accennato. Il Tfr/Tfs va infatti erogato ai lavoratori del settore pubblico secondo questi termini.
- Entro 105 giorni: in caso di cessazione del servizio per inabilità o decesso;
- Dopo 12 mesi: nell’eventualità di cessazione del rapporto per pensionamento; oppure per il raggiungimento dei requisiti anagrafici o di servizio;
- Dopo 24 mesi: in caso di fine rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione dell’impiego.
Questo significa che in caso di licenziamento il Tfr potrà essere erogato nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato per inabilità, oppure dopo 24 mesi, previo licenziamento o dimissioni volontarie.
Legge 104: Tfr con congedo straordinario, spetta?
Il periodo di congedo straordinario fruito dal titolare di Legge 104 viene considerato per l’erogazione del Tfr? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare riferimento al Decreto Legislativo n. 119/2011, il cui articolo 4 è andato a modificare l’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001. Infatti, qui si legge che il periodo di congedo straordinario “non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”. La risposta alla domanda che titola questo paragrafo risulta dunque essere negativa.