Personale Ata 2018, III fascia: turnazione orario, quando vale per legge

Pubblicato il 4 Novembre 2018 alle 06:30 Autore: Guglielmo Sano
personale ata, scuola

Personale Ata 2018, III fascia: turnazione orario, quando vale per legge

Turni orario personale ata, cosa è concesso


Da contratto, il personale Ata è chiamato a lavorare per 36 ore settimanali; queste sono suddivise in 6 ore continuative al giorno per 6 giorni. Di solito, sono poste in orario antimeridiano – in corrispondenza con le attività scolastiche, in pratica – o pomeridiano, nel caso di istituti professionali, convitti, eccetera. In ogni caso non possono essere superate le 9 ore di lavoro al giorno comprese le prestazioni aggiuntive.

Personale Ata:  contrattazione integrativa e turnazione

Posto quanto appena detto, in sede di contrattazione integrativa, ogni istituto regola la disciplina relativa a ritardi, recuperi e riposi compensativi. Tale modulazione della flessibilità oraria deve basarsi, però, su alcuni criteri. Innanzitutto, deve essere orientata al miglioramento delle prestazioni, quindi, all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane a disposizione.

Dunque, bisogna sempre considerare che l’obiettivo è l’ampliamento della fruibilità del servizio all’utenza e che ogni articolazione oraria deve essere funzionale alla fruibilità del servizio. Inoltre, anche il miglioramento della coordinazione tra uffici e amministrazioni diverse è tra gli obiettivi della contrattazione su ritardi, recuperi e riposi compensativi.

Ora, se la contrattazione integrativa sull’orario ordinario non basta a soddisfare le necessità dell’utenza è possibile, sempre in sede di contrattazione d’istituto, ricorrere alla turnazione. Questa, è chiaro, deve assicurare una completa copertura del servizio delle unità dello stesso profilo. Anche qui possono essere elencati dei criteri da soddisfare perché la turnazione, appunto, si riveli corretta. In primo luogo, per ogni turno deve essere assicurata la presenza di ogni professionalità necessaria.

D’altra parte, i turni possono prevedere anche la sovrapposizione di lavoratori dello stesso profilo in modo da favorire lo scambio di consegne. Inoltre, se strettamente necessario per migliorare il servizio, possono essere anche elaborati dei turni in orari post chiusura all’utenza. Infine, non è legittimo stabilire dei turni “fissi” per un lavoratore che non ne faccia richiesta e, in parallelo, è sempre bene tenere presenti le esigenze di particolari categorie di lavoratori (genitori, studenti, disabili etc…).

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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