Legge 104 Inps: permessi per visite mediche, terapie e analisi. I possibili

Pubblicato il 10 Aprile 2019 alle 06:32 Autore: Daniele Sforza

In merito alla Legge 104 Inps quando sono possibili i permessi per le visite mediche, terapie e analisi specialistiche? Andiamo a rispondere.

Legge 104 Inps permessi visite mediche
Legge 104 Inps: permessi per visite mediche, terapie e analisi. I possibili

Permessi Legge 104, visite gratis e controlli


Per quanto riguarda la Legge 104 Inps in quali casi è possibile prendere i permessi (retribuiti o non) per sottoporsi a visite mediche, cicli di terapie o analisi specialistiche? Per rispondere a questa domanda occorre fare un po’ di precisazioni. I lavoratori dipendenti hanno in diversi casi la possibilità di usufruire di permessi per controlli e analisi, ma non sempre tali permessi vengono retribuiti. La remunerazione dei permessi dipende infatti da diversi fattori. E in particolare dai seguenti elementi:

  • Categoria lavoratore (esempio: titolare Legge 104);
  • CCNL di riferimento;
  • Causa assenza.

Andiamo quindi a vedere quando è possibile e come fare per chiedere permessi per cure, esami e visite mediche specialistiche.

Legge 104 Inps: visite in day hospital

Per quanto riguarda le visite e le analisi in day hospital, bisogna fare riferimento alla circolare Inps n. 192/1996. Essa precisa che le prestazioni sanitarie in regime di day hospital non sono equiparabili a quelle di ricovero, perché trattasi di prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale. L’Inps ha dunque chiaro che l’indennizzabilità degli eventi avrà luogo solo in caso di stato di effettiva incapacità lavorativa. Ciò avviene nel momento in cui la permanenza in regime di day hospital copra un lasso di tempo che di fatto coincida con la durata della giornata lavorativa.
L’indennità potrà essere riconosciuta anche in caso di permanenza inferiore in day hospital rispetto alla giornata lavorativa, ma il soggetto abbia comunque una capacità lavorativa ridotta sempre nell’arco della giornata lavorativa. Se la terapia non è giornaliera, l’erogazione dell’ indennità non avverrà nei giorni “di mezzo”, ovvero in quelli dove i cicli di cura non sono previsti.
I permessi per visite e terapie in regime di day hospital andranno giustificati presentando la relativa documentazione. La struttura sanitaria sarà chiamata a inviare online all’Inps l’apposita certificazione. Per quanto riguarda i cicli di terapie, si ricorda che il medico ha la possibilità di redigere un’unica documentazione specificando il ciclo di terapie previsto, oppure redigere un certificato per ogni singola terapia. Elemento importante da inserire sono le date in cui si effettua la terapia. Infatti si ricorda che a ogni fine di terapia, la struttura dovrà rilasciare una certificazione nella quale si evinca lo svolgimento della terapia in tal giorno.

Legge 104 Inps: permessi visite mediche brevi, come funziona

Per quanto riguarda le visite mediche brevi, bisogna guardare al contratto collettivo di riferimento. È infatti possibile che il lavoratore dipendente debba sottoporsi a una visita medica di breve durata, che dunque non coincide interamente con il tempo dell’intera attività lavorativa. Ci sono alcuni che prevedono permessi speciali per le visite mediche, anche di breve durata.  Ad esempio, nel comparto scolastico, come riporta Orizzonte Scuola, il personale Ata ha un regolamento specifico a riguardo. I lavoratori hanno infatti diritto a un massimo di 18 ore di permesso annui, riproporzionabili nell’eventualità il contratto sia part-time.
Generalmente, la retribuzione in caso di permesso è erogata solo nel caso in cui ci si debba sottoporre a una visita a cui è impossibile sottoporsi al di fuori dell’orario lavorativo.

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Legge 104 Inps: permessi cure invalidi, come funziona

Anche i lavoratori con invalidità superiore al 50% possono fruire di permessi speciali, che di fatto permessi non sono. Si tratta infatti di un congedo che non deve superare i 30 giorni e che deve essere finalizzato alle cure correlate alla patologia invalidante. Infatti il Decreto Legislativo numero 119 del 2011 (articolo 7) prescrive quanto segue: “Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni”.
Per poter fruire di questo congedo, il lavoratore dipendente deve presentare apposita domanda al datore di lavoro, allegando la richiesta del medico convenzionato SSN o di una struttura sanitaria pubblica in cui si certifichi la necessità della cura legata all’infermità invalidante riconosciuta.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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