Partita Iva dormiente 2018: chiusura o riattivazione, ecco costi e sanzioni

Una partita Iva non più usata nel corso di 3 anni sarà chiusa d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate. Per il contribuente non saranno previste sanzioni

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Partita Iva dormiente 2018: chiusura o riattivazione, ecco costi e sanzioni

Costo sanzioni e cosa accade alla Partita Iva dormiente


Nuove regole per le partite Iva “ dormienti” dopo l’ approvazione di un apposito decreto da parte della Camera. In pratica, con il nuovo regolamento una partita Iva non più usata nel corso di 3 anni sarà chiusa d’ ufficio dall’ Agenzia delle Entrate. Per il contribuente non saranno previste sanzioni e in caso si voglia mantenere aperta basterà comunicare la propria decisione all’ ente.

Partita Iva: due importanti novità

Nello specifico, sono due le novità più importanti seguite all’ approvazione del Decreto Semplificazioni. Innanzitutto, come si diceva, la modifica della procedura relativa alla chiusura delle Partite Iva inutilizzate. Allo stato dei fatti, i titolari di Partita Iva hanno l’ obbligo di comunicare all’ Agenzia delle Entrate l’ avvenuta cessazione dell’ attività. Da adesso in poi, invece, sarà la stessa Agenzia – attraverso il monitoraggio della banca dati tributaria – a “ cancellare” d’ ufficio la Partita Iva inattiva da almeno 3 anni. D’ altra parte, nei 30 giorni successivi alla comunicazione della chiusura, il titolare della Partita Iva potrà bloccare la procedura.
Detto ciò, insieme alla chiusura d’ ufficio delle Partite Iva inattive è stata prevista anche l’ eliminazione delle sanzioni previste nel caso di mancata comunicazione della cessazione d’ attività da parte del titolare. In questo momento, chi omette di comunicare la cessazione d’ attività è tenuto a pagare una multa dall’ importo che può variare tra i 500 e i 2000 euro. Eliminata anche la multa di 170 euro circa prevista per chi blocca la procedura avviata d’ ufficio dall’ Agenzia delle Entrate nei 30 giorni successivi alla comunicazione.
Chi sceglie di chiudere una partita Iva deve necessariamente inoltrare in via telematica la cosiddetta Comunicazione Unica al Registro delle Imprese. Ciò se l’ apertura è avvenuta dopo il 2010; in caso contrario bisognerà presentare al preposto ufficio dell’ Agenzia delle Entrate il modello di variazione dati o cessazione attività ai fini Iva delle persone fisiche.

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