Pace fiscale 2019: dichiarazione integrativa, come funziona e i benefici
In merito alla pace fiscale 2019, andiamo a vedere cosa è e come funziona la dichiarazione integrativa speciale, con focus su requisiti e termini.
Dichiarazione integrativa pace fiscale 2019
La pace fiscale rappresenta una delle misure principali del governo Lega-M5S e fino a pochi giorni fa anche un duro scoglio che ha messo a dura prova la stabilità dell’esecutivo. Dopo la tempesta, però, le acque sono tornate chete, e dai provvedimenti della pace con il fisco sono stati eliminati lo scudo per i patrimoni all’estero, nonché il condono penale per le attività di riciclaggio e autoriciclaggio.
Gli attori principali della pace fiscale restano dunque il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali con aliquote agevolate in base all’Isee dei contribuenti; la cancellazione automatica dei debiti sotto i 1.000 euro per cartelle notificate tra il 2000 e il 2010; la rottamazione cartelle Ter; la sanatoria delle liti fiscali. E infine la dichiarazione integrativa speciale. Per descrivere in cosa consiste quest’ultima misura, dobbiamo fare riferimento all’articolo 9 del DL 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria).
Aggiornamento – La dichiarazione integrativa speciale è stata cancellata nel testo ufficiale del decreto fiscale. Sparisce dunque il condono, sostituito dalla sanatoria relativa alle irregolarità formali. Di seguito andremo comunque a spiegare in cosa consisteva la dichiarazione integrativa speciale, inizialmente prevista, e poi cancellata nel testo ufficiale.
Pace fiscale 2019: dichiarazione integrativa speciale, cos’è
La dichiarazione integrativa è oggi quella dichiarazione che consente al contribuente di correggere o integrare la dichiarazione dei redditi con elementi errati o omessi. La dichiarazione integrativa speciale ne rappresenta invece l’evoluzione, ma indossa le vesti di una misura temporanea, finalizzata a recuperare liquidità dai redditi non dichiarati e di conseguenza dalle imposte dovute ma non pagate. Sostanzialmente, entro un certo limite di tempo che poi andremo a quantificare, i contribuenti avranno la possibilità di integrare tutti i redditi che non sono stati denunciati nelle dichiarazioni precedenti; sempre entro certi limiti, ovviamente. L’agevolazione consisterà in un’aliquota ridotta sul dovuto.
Pace fiscale 2019: dichiarazione integrativa speciale, limiti importo e scadenza
Come si legge nel testo, i contribuenti avranno la possibilità di correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017. Si avrà tempo fino al 31 maggio 2019 per effettuare la dichiarazione integrativa speciale e avere diritto a un’aliquota agevolata. L’integrazione è possibile solo nei limiti di 100 mila euro di imponibile annuo e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. “In caso di dichiarazione di imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite […] l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro”.
Pace fiscale 2019: dichiarazione integrativa speciale, aliquota agevolata
Al comma 2 del suddetto articolo si fa riferimento all’aliquota agevolata da versare per chi inoltrerà la dichiarazione integrativa speciale entro il termini del 31 maggio 2019. Infatti per ogni anno di imposta saranno applicati i seguenti elementi, privi di sanzioni, interessi e altri oneri accessori.
- Imposta sostitutiva applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un’aliquota al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali; delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi; dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;
- Imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%;
- Aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto. Che risulti dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta; ovvero soggette a regimi speciali.
Nel testo del DL si informa che, nell’eventualità in cui non sia possibile determinare l’aliquota media, sarà applicata l’aliquota ordinaria prevista.
Riepilogando e semplificando quanto sopra scritto, se un contribuente ha denunciato 90 mila euro nell’ultima dichiarazione, omettendone 20, avrà la possibilità di integrare questi ultimi tramite la dichiarazione integrativa speciale. L’aliquota applicata sui 20 mila euro integrati sarà del 20%, ammontando l’importo da pagare a 4 mila euro.
Pace fiscale: dichiarazione integrativa speciale, come aderire
Come aderire alla dichiarazione integrativa speciale? Ecco la procedura spiegata dal DL 119/2018.
- Inviare dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate;
- Versamento spontaneo di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 in una soluzione unica; oppure in 10 rate semestrali di pari importo, a partire dal 30 settembre 2019.
La procedura sarà perfezionata al momento dell’unico o del primo versamento. In caso il contribuente non rispetti le scadenze, sarà tenuto a versare anche gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotte della metà nel caso in cui il versamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria.
Pace fiscale: dichiarazione integrativa speciale, requisiti e beneficiari
Per aderire alla dichiarazione integrativa speciale bisognerà presenziare determinati requisiti.
- Avere sempre presentato dichiarazioni dei redditi, se obbligato, dal 2013 al 2016;
- Non avere un accertamento fiscale in corso;
- Non detenere o aver costituito attività finanziarie e patrimoniale all’estero.
Pace fiscale: dichiarazione integrativa speciale, ultime novità
Come riporta Il Sole 24 Ore, sulla dichiarazione integrativa speciale potrebbe piombare il giudizio negativo della Corte Costituzionale. “Mai e poi mai è stato pensato di introdurre un’imposizione agevolata per coloro che non hanno assolto correttamente gli adempimenti tributari a scapito di coloro i quali vi hanno adempiuto”, scrive l’esperto Dario Deotto sul quotidiano economico. Il che lascia qualche dubbio sull’effettiva praticabilità e costituzionalità di tale misura. Restiamo dunque in attesa di aggiornamenti sul tema, che non mancheremo di comunicarvi.
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