Personale Ata e docenti 2018: modifica orario, cosa deve fare la scuola
Personale Ata: l’orario di servizio non può essere fisso; il dirigente scolastico può modificarlo se le necessità organizzative lo richiedono
Orario personale Ata e docenti: modifiche e informazioni utili
I criteri e le modalità dell’ organizzazione del lavoro per il personale scolastico (docenti e Ata) sono – in base all’ articolo 6, comma 2, lettera M, del Contratto Nazionale – oggetto di contrattazione integrativa di istituto. Stessa cosa per quanto riguarda i criteri e le modalità relative all’ articolazione dell’ orario dei lavoratori della scuola.
Tuttavia, una sentenza della Corte d’ Appello di Napoli ha messo in discussione la pertinenza della contrattazione integrativa di istituto rispetto a tali materie; dunque, la stessa sentenza ha stabilito come il Dirigente scolastico abbia la possibilità di escludere tali materie dalla contrattazione integrativa. D’ altra parte, la situazione è molto diversa da istituto a istituto, innanzitutto, per quanto riguarda la formulazione degli orari.
Personale Ata: l’ orario può cambiare nel corso dell’ anno
Ora, sono tantissime le proposte possibili per uniformare le varie direttive della contrattazione integrativa. Una questione pressante, per esempio, rimane quella delle ore di “ buco”. Alcuni ritengono che se in calendario ne vengono previste un certo numero per docente – minimo due – dovrebbe essere previsto un compenso forfettario da corrispondere su base annua.
Un’ altra tematica molto sentita quella degli orari dei docenti con figli molto piccoli o con Legge 104. Per i lavoratori in tale situazione sarebbe da evitare la calendarizzazione di una giornata lavorativa di un’ ora soltanto, preferendo invece aggregare in una giornata lavorativa un minimo di tre ore di lezione. Da evitare sarebbe anche l’ accumulo di – si ponga una possibilità tra le altre – cinque ore consecutive nella stessa giornata lavorativa; ciò considerando inoltre che ormai non è inusuale che lo stesso docente svolga servizio su più plessi.
Detto ciò, a stabilirlo anche una sentenza del Tribunale di Rimini, l’ orario di servizio non può essere fisso, per capirci. Cioè, il dirigente scolastico può modificarlo nel corso dell’ anno se le necessità organizzative lo richiedono.