Documento unico circolazione 2019: costo e cosa cambia col DUC

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Documento unico circolazione 2019: costo e cosa cambia col DUC

DUC 2019, come cambia per le auto


Il Consiglio dei Ministri ha modificato il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada. Il cambiamento più importante di certo l’introduzione del Documento Unico di Circolazione; ora, si attende l’adeguamento delle procedure da effettuare sullo sportello telematico dell’Automobilista. In teoria, il sistema sarebbe dovuto entrare in azione già dal primo luglio 2018; invece, bisognerà attendere almeno fino al primo gennaio 2019 perché le novità siano operative.

D’altra parte, come sottolineato dal Sottosegretario ai Trasporti Michele Dall’Orco: “Il processo di adozione del Duc, vista la sua importanza, ha bisogno del giusto tempo per essere elaborato. E dunque, in ragione della complessità delle attività in fieri, in particolare sotto il profilo dei procedimenti informatici, stiamo lavorando a una proroga di qualche mese della sua entrata in vigore; originariamente prevista per il 1 gennaio 2019, anche per avere i necessari tempi di interlocuzione con gli operatori del settore”.

Documento unico circolazione: unica tariffa

Con il Documento Unico di Circolazione l’Italia si adegua all’apposita direttiva europea su archiviazione, controllo dei veicoli e relativa riduzione dei costi. Nello specifico, il nuovo documento accorperà il certificato di proprietà del veicolo (rilasciato dall’Aci) e il libretto di circolazione (per cui è competente la Motorizzazione). Unico documento, unica tariffa. Infatti, si pagherà un unica somma al posto dei diritti dovuti alla Motorizzazione e quelli da corrispondere per di iscrizione e trascrizione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Nel Documento Unico di circolazione verranno riportati oltre ai dati dell’intestatario anche tutta una serie di dati tecnici riguardanti il veicolo. Inoltre, figureranno sul DUC i dati sulla situazione giuridico patrimoniale del veicolo convalidati dal PRA; infine, dovranno essere eventualmente registrate anche le informazioni sulla cessazione dalla circolazione, quindi, alla demolizione, e l’eventuale esportazione definitiva del veicolo all’Estero.

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