Pensione di invalidità e vecchiaia Inps: cosa non va dichiarato, la circolare

Pensione di invalidità e di vecchiaia

Pensione di invalidità e vecchiaia Inps: cosa non va dichiarato, la circolare

Cosa dichiarare all’Inps, la circolare


Ultimi aggiornamenti sulla pensione di invalidità e la pensione di vecchiaia, con il messaggio Inps n. 4018 del 29 ottobre 2018. Quest’ultimo ha come oggetto “Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale”. Vengono dunque elencate le istruzioni operative relative alla dichiarazione concernente il cumulo della pensione con il reddito da lavoro autonomo. Nella premessa si legge quanto segue. “I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2017, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2017”.

Pensione di invalidità e vecchiaia: chi non deve dichiarare

In merito a quanto sopra descritto, l’Inps precisa chi sono i soggetti pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2017, perché non soggetti al divieto. Ovvero:

Per la seconda categoria di soggetti, a partire dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative o sostitutive della stessa, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Non andrà dunque presa in considerazione neppure l’anzianità contributiva usata per il riconoscimento della prestazione. Per la terza e la quarta categoria, la cumulabilità con i redditi da lavoro è consentita a partire dal 1° gennaio 2009.

Infine si precisa che chi percepisce l’assegno di invalidità deve far riferimento alle tabelle normative per le quali è prevista una riduzione dell’importo dell’assegno stesso in base al reddito da lavoro percepito.

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Pensionati obbligati alla dichiarazione reddituale e casi particolari

I pensionati che non si riconoscono nell’elenco sopra riportato dovranno effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo relativi al 2017 entro e non oltre la scadenza di mercoledì 31 ottobre 2018. L’Inps ricorda inoltre alcuni casi particolari. Infatti “le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno”, ovvero 6.524,57 euro.

Proseguendo va anche ricordato che i trattamenti pensionistici sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Altro caso di cumulabilità riguarda le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace. Più precisamente, “tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione”.

Cumulo pensione con reddito da lavoro: cosa dichiarare e modalità di presentazione

Come spiega l’Inps nel suo recente messaggio, i redditi da lavoro autonomo dovranno essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché al loro delle ritenute erariali. Inoltre, il reddito d’impresa dovrà essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili relative all’anno di riferimento del reddito.

Il soggetto interessato alla dichiarazione dovrà accedere al sito dell’Inps tramite apposito PIN Dispositivo; quindi dovrà accedere alla sezione Tutti i Servizi, per poi selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato e infine l’anno di riferimento (2018, per dichiarazione redditi 2017). Alternativamente, si potrà scegliere anche la modalità del Contact Center Multicanale, contattando lo 803 164 (da fisso) o lo 06 164 164 (da mobile).

Pensione di invalidità e inabilità: come funziona per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici

Ultimo capitolo del messaggio è rivolto ai titolari di pensione di invalidità/inabilità iscritti alla gestione dipendenti pubblici. Per i titolari di pensione di inabilità vige il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro. Con la Legge Finanziaria 2001, le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’AGO e delle forme sostitutive/esonerative della stessa, che eccedono l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, risultano cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%; nonché con i redditi da lavoro dipendente, ma nella misura del 50%.

Per consultare la circolare Inps nella sua interezza, vi rimandiamo al messaggio originale in pdf scaricabile.

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