Pace fiscale 2019, rottamazione cartelle bis e ter, quale costa meno

Pubblicato il 8 Gennaio 2019 alle 06:15 Autore: Daniele Sforza

La pace fiscale 2019 continua a far discutere, ma analizzando il Decreto Fiscale e confrontando la rottamazione cartelle bis e ter quali sono le differenze?

Pace fiscale 2019 rottamazione cartelle bis e ter
Pace fiscale 2019, rottamazione cartelle bis e ter, quale costa meno

Confronto pace fiscale-rottamazione


Pace fiscale 2019, rottamazione cartelle bis e ter, quale costa meno

Risparmio rottamazione bis e ter, quanto si paga meno

La pace fiscale è una delle misure principali della Legge di Bilancio 2019. Si tratta di una soluzione che consentirà a molti contribuenti in debito al fisco di riappacificare la propria situazione, versando un’aliquota agevolata sul dovuto. Tuttavia, la pace fiscale comprende anche altre misure al suo interno, ma di differente impostazione. Tra queste spicca l’annullamento dei debiti notificati dalle cartelle tra il 2000 e il 2010 per importi inferiori a 1.000 euro; in questo contesto vanno inclusi tributi locali, multe stradali e bollo auto. Per i carichi affidati all’ agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, si potrà aderire alla cosiddetta rottamazione cartelle ter. Una sorta di evoluzione della rottamazione cartelle bis.

Pace fiscale 2019: rottamazione cartelle ter, per chi?

Come scrive ItaliaOggi, la rottamazione cartelle ter sarà per tutti. È ciò che si evince leggendo gli ultimi commi dell’articolo 3 del DL 119/2018, ovvero il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, dedicati prevalentemente a coordinare le definizioni agevolate precedenti con la rottamazione cartelle ter in arrivo. Ad esempio, al comma 24 si legge quanto segue. “Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti [aderenti] effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste […] in dieci rate consecutive di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo”.

A tal proposito, “entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze”. Ovviamente resta in piedi la possibilità di pagare in una unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

Rottamazione cartelle ter: cosa dice il DL 119/2018

Importante in tal senso anche il comma 25, nel quale si afferma che possono essere definiti anche i debiti riguardanti i carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni, per le quali il debitore non ha perfezionato al definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

Il comma 21 si riferisce invece a chi ha già aderito alla definizione agevolata 2017, senza però riuscire a regolarizzare il pagamento previsto dalle scadenze. Ebbene, il suddetto comma abilita di fatto tali soggetti alla possibilità di riaderire alla sanatoria, ma per rientrare bisognerà pagare il dovuto entro e non oltre il 7 dicembre 2018. Questa operazione consentirà ai debitori “il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo”. Naturalmente sarà possibile proseguire la definizione originale rispettando le successive scadenze del 30 novembre 2019 e del 28 febbraio 2019.

Pace fiscale 2019: rottamazione cartelle bis e ter, cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Tali principi rientrano anche nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate. “L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che è possibile mettersi in regola pagando le rate scadute di luglio, settembre e ottobre 2018, entro il prossimo 7 dicembre. Chi paga nei termini rientra automaticamente nei benefici previsti dalla rottamazione-ter”. Inoltre l’Agenzia invierà al contribuente una Comunicazione entro il 30 giugno “con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla rottamazione-bis. Ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019”.

Così è scritto nella guida, in cui si rende noto anche che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle rate della rottamazione-bis entro il 7 dicembre 2018 non sarà possibile accedere alla rottamazione-ter. In questo caso, come stabilito dalla legge, “Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione”.

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Pace fiscale: rottamazione cartelle bis e ter, quale conviene

Gli aderenti alla rottamazione cartelle bis non saranno tenuti a pagare le sanzioni sul dovuto, né sugli interessi di mora e le somme aggiuntive relative ai contributi previdenziali. Dovranno invece pagare le eventuali multe sulle somme dovute, nonché sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, le spese per la notifica cartella e per le procedure esecutive e le somme maturate a titolo di aggio sulla quota capitale e sugli interessi.

Lo stesso andrà pagato per chi aderisce alla rottamazione cartelle ter, ma i vantaggi di quest’ultima sanatoria sono di diverso tipo. Infatti sarà possibile spalmare il debito in 10 rate ripartite in 5 anni, quindi con 2 scadenze all’anno da tenere a mente (31 luglio e 30 novembre). Un vantaggio importante sarà determinato anche dalla considerevole riduzione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, che passeranno dal 4,5% allo 0,3%, come scritto anche nel DL 119/2018 sopra riportato.

La rottamazione cartelle ter non è da confondere con la pace fiscale vera e propria, che prevede tre aliquote agevolate sulle imposte dovute. Infatti, nella terza sanatoria bisognerà pagare il debito integrale, spalmato su un lasso di tempo più lungo, mentre lo sconto sarà applicato solo su sanzioni e interessi di mora. Si ricorda che chi ha già proceduto a regolarizzare la propria posizione debitoria oppure l’ abbia risolta definitivamente, non sarà “ premiato” da alcun rimborso.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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