Pignoramento stipendio, immobiliare o conto corrente, chi lo decide?

Pignoramento stipendio immobiliare o conto corrente, chi lo decide

Pignoramento stipendio, immobiliare o conto corrente, chi lo decide?

Pignoramento: un argomento con cui molti italiani, loro malgrado, talvolta si trovano a confrontarsi. Può succedere di doverlo fare vantando un credito o perché si è in debito nei confronti di qualcuno. In ogni caso, per evitare di incorrere in errori, è sempre bene conoscere le regole ed il funzionamento secondo quanto previsto dalle norme. La domanda a cui intendiamo rispondere è appunto chi decide il pignoramento. La risposta alla domanda è: il creditore. Ovvero colui che vantando il credito ed essendo in possesso, come vedremo tra poco, di un titolo esecutivo può decidere quali beni ‘aggredire’. Infatti è sempre il creditore che stabilisce se aggredire beni mobili, immobili o procedere con il pignoramento presso terzi.

Pignoramento stipendio, immobiliare o conto corrente. “Debitore del debitore”

Come descritto in questo nostro articolo il pignoramento presso terzi è un tipo di pignoramento dei beni che riguarda somme e valori non ancora percepiti dal debitore. Cosa succede dunque? Chi deve dei soldi a qualcuno – come nel caso di un rapporto di lavoro subordinato – diventa debitore del debitore. In sostanza un datore di lavoro è tenuto a pagare una parte dello stipendio di un suo dipendente a colui che vanta il credito nei confronti di quest’ultimo. E lo stesso vale se anziché di stipendio si parla di pensione. Inoltre può valere lo stesso meccanismo nei confronti di eventuali crediti per fitti di locazione che il debitore ha da riscuotere. Ovviamente il creditore può anche rivalersi su beni immobili o conto corrente.

Pignoramento stipendio, immobiliare o conto corrente. Decisione del creditore

Tornando alla domanda iniziale a decidere sul pignoramento è come anticipato il creditore. Per procedere serve notificare l’atto del creditore al soggetto terzo, ovvero al datore di lavoro nel nostro esempio. Come riferisce il sito specializzato Diritto.it la “scelta del creditore sul tipo di pignoramento da attuare non deve essere comunicata al giudice perché la fase dell’esecuzione forzata si svolge fuori dall’aula giudiziaria, in un rapporto che vede protagonisti il creditore e l’ufficiale giudiziario, un dipendente del ministero della giustizia e pubblico ufficiale, che svolge le operazioni di pignoramento secondo gli quanto viene impartito dal creditore”.

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