Pensione Inps: supplemento e maggiorazione, il chiarimento sui requisiti
Novità sulla pensione Inps, con i chiarimenti su supplemento e maggiorazione e sui requisiti richiesti. Le precisazioni in un recente messaggio Inps.
Supplemento pensione Inps, i requisiti
L’Inps ha ricevuto diverse richieste relative alla definizione dei supplementi di pensione e delle pensioni supplementari. Queste riguardano in particolare i casi di contribuzione versata dopo il pensionamento e accreditata presso le gestioni previdenziali autonome dell’Istituto, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (Ex Enpals). Il 2 novembre 2018 l’Inps ha diffuso il messaggio n. 4075 nel quale fornisce i chiarimenti normativi.
Pensione Inps: supplementi di pensione in regime di convenzione
Il capitolo 2 del messaggio Inps tratta nello specifico i supplementi di pensione in regime di convenzione. L’Istituto chiarisce che la contribuzione ex Enpals e la contribuzione FPLD versata o accreditata all’iscritto dopo il pensionamento e conseguito in regime di convenzione a carico della gestione tra le due sopra riportate, consente la richiesta del supplemento di pensione. Quest’ultimo sarà a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale.
Anche nel caso in cui la contribuzione ex Enpals e/o FPLD sia stata versata/accreditata dopo le prestazioni pensionistiche liquidate dalle casse relative ma senza l’applicazione della convenzione, potranno essere riconosciuti i supplementi di pensione. Questa sarà a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.
L’Inps rimanda poi alla circolare n. 83/2016 (articolo 8.1) per casi particolari. Ovvero, quando un lavoratore a carico di un fondo pensione che, dopo il pensionamento, riprenda l’attività lavorativa con versamenti contributivi presso un’altra cassa. In questa eventualità è sempre vigente la richiesta di liquidare il supplemento a carico del primo fondo che ha liquidato il trattamento previdenziale.
L’Istituto rimanda così a una tabella esemplificativa per chiarire meglio quanto sopra riferito.
Pensione a carico del Fondo/Gestione | Contribuzione utilizzabile Fondo/Gestione | Supplemento a carico del Fondo/Gestione | Contributi utilizzabili per il supplemento | Pensione supplementare |
---|---|---|---|---|
Ex Enpals | Ex Enpals / FPLD | Ex Enpals | Ex Enpals / FPLD | No |
Ex Enpals | Ex Enpals | Ex Enpals | FPLD | No |
FPLD | Ex Enpals / FPLD | FPLD | Ex Enpals / FPLD | No |
FPLD | FPLD | FPLD | Ex Enpals | No |
La situazione si modifica nell’ipotesi di prestazioni liquidate a carico delle gestioni autonome Artigiani e Commercianti. Infatti, la contribuzione ex Enpals versata dopo il pensionamento a carico della gestione autonoma può dare diritto alla richiesta di una pensione supplementare.
Pensione Inps: cumulabilità contribuzione
La normativa di riferimento permette l’ipotesi di cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso la gestione autonoma dei CD/CM (Coltivatori diretti/mezzadri e coloni) con la contribuzione di altre forme previdenziali di assicurazione obbligatoria. Alla luce di quanto detto, è possibile cumulare la contribuzione della gestione ex Enpals con quella della gestione autonoma CD/CM ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale.
Inoltre, in merito al riconoscimento di supplementi di pensione e pensione supplementare, l’Inps distingue tra i seguenti casi.
- Pensione liquidata a carico della gestione ex Enpals. Il supplemento è riconosciuto in caso di pensione liquidata a carico della gestione ex Enpals, a seguito di ulteriore contribuzione ex Enpals versata o accreditata dopo il pensionamento. Inoltre, il riconoscimento non avviene se la contribuzione dopo il pensionamento è stata versata o accreditata presso la gestione autonoma CD/CM. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, potrà essere riconosciuta una pensione supplementare che sarà a carico della gestione autonoma CD/CM. Per questo occorrerà fare domanda.
- Pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM. Gli interessati possono richiedere la pensione supplementare a carico della gestione ex Enpals in caso di pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM e contribuzione versata o accreditata presso la gestione ex Enpals dopo il pensionamento.
Di seguito, la tabella esemplificativa redatta dall’Inps.
Pensione a carico del Fondo/Gestione | Contribuzione utilizzabile Fondo/Gestione | Supplemento a carico del Fondo/Gestione | Contributi utilizzabili per il supplemento | Pensione supplementare |
---|---|---|---|---|
Ex Enpals | Ex Enpals – CD/CM | Ex Enpals | Ex Enpals | Sì – CD/CM |
Ex Enpals | Ex Enpals | Ex Enpals | Ex Enpals | Sì – CD/CM |
CD/CM | Ex Enpals – CD/CM | CD/CM | CD/CM | Sì – Ex Enpals |
CD/CM | CD/CM | CD/CM | CD/CM | Sì – Ex Enpals |
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