Pace fiscale 2019: quando parte e beneficiari, ecco tutti i chiarimenti

Pubblicato il 8 Gennaio 2019 alle 06:17 Autore: Daniele Sforza

Ultime notizie sulla pace fiscale 2019, con una nota di chiarimento diffusa dall’Agenzia delle Entrate. Ecco quando parte e i soggetti beneficiari.

Pace fiscale 2019 quando parte
Pace fiscale 2019: quando parte e beneficiari, ecco tutti i chiarimenti

Beneficiari pace fiscale e quando parte


Pace fiscale 2019: quando parte e beneficiari, ecco tutti i chiarimenti

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

In merito alla pace fiscale 2019 sono da segnalare importanti novità grazie a un recente comunicato con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce le disposizioni relative all’art. 2 del DL n. 119/2018. Quest’ultimo ha come oggetto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018. Tale definizione agevolata prevede una maggiore agevolazione per il contribuente, vale a dire una esclusione integrale delle sanzioni e dei relativi interessi. In breve, il contribuente sarà tenuto a pagare solo la parte capitale.

Pace fiscale 2019: DL 119/2018, articolo 2. Gli atti definibili

Come scritto sopra, gli atti definibili sono elencati nell’articolo 2 del DL n. 119/2018. Riassumendo dunque quanto segue, come precisato dall’Agenzia delle Entrate.

  • Inviti al contradditorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi e gli eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018. Per questi, sempre con riferimento alla stessa data, non deve essere stato notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione.
  • Accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati. Si tratta di quegli accertamenti per i quali non sia stato effettuato il versamento. E non sono ancora decorsi i 20 giorni previsti per il perfezionamento.
  • Avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data; nonché rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15 del Dlgs n. 218/1997, che contiene la disciplina dell’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione.
  • Atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempre che non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

Esclusi dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (DL n. 167/1990, art. 5).

Pace fiscale 2019: versamento, scadenze e pagamento

Le scadenze stabilite per il versamento finalizzato al perfezionamento della definizione agevolata differiscono in base alla tipologia di atto. Di seguito tutti i termini per il versamento.

  • 23 novembre 2018: invito al contraddittorio per cui l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018;
  • 13 novembre 2018: accertamento con adesione sottoscritto, ma non perfezionato al 24 ottobre 2018;
  • 23 novembre 2018: avviso di accertamento, avviso di rettifica o di liquidazione, atto di recupero credito non impugnato al 24 ottobre 2018.

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione, oppure in una serie di massimo 20 rate dello stesso importo da versare ogni trimestre. L’Agenzia specifica che “sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata”.

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Pace fiscale 2019: modalità di versamento

Le modalità di versamento per l’invito al contraddittorio sono le seguenti:

  • F24: indicare codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione. Questi sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre bisognerà apporre il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 9999999107.
  • F23: utilizzare i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto. Nel campo 10 “Estremi dell’atto o del documento” bisognerà indicare i seguenti dati. Anno: 2018. Numero: 9999999107.

Nell’eventualità di accertamento con adesione, il contribuente userà i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato all’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto. Bisognerà indicare i codici tributo inerenti agli importi dei soli tributi ed eventuali tributi. Inoltre bisognerà indicare il codice atto, il numero di riferimento e il codice ufficio. Solo per quanto riguarda il modello F24 occorrerà indicare l’anno di riferimento. Tuttavia, nel fac-simile del modello F24 sono contenuti anche gli interessi sulle imposte. Pertanto, precisa l’Agenzia, “può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute”.

Lo stesso deve avvenire nel caso di avviso di accertamento, di rettifica o di liquidazione e atto di recupero. Infine, entro 10 giorni dal versamento della prima rata o delle somme dovute in un’unica soluzione, il contribuente dovrà consegnare all’ufficio competente la quietanza del pagamento effettuato.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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