Visita fiscale Inps: querela di falso al medico, quando è fattibile
La visita fiscale Inps può causare un contraddittorio tra lavoratore e medico fiscale in caso di assenza del primo durante la reperibilità. Come tutelarsi?
Denunciare il medico fiscale, quando si può
Un lavoratore dipendente che si assenta causa malattia è soggetto a visita fiscale Inps. Questo presuppone che il lavoratore debba farsi trovare al proprio domicilio entro gli orari di reperibilità fiscale indicati, differenti per dipendenti pubblici (9-13 e 15-18) e privati (10-12 e 17-19). Il medico fiscale non deve incontrare difficoltà a trovare il lavoratore. Un citofono o un campanello rotto, oppure un nome illeggibile sul citofono stesso, o un’indicazione errata, determina l’irreperibilità del lavoratore, con la conseguenza diretta che questi possa andare incontro alle sanzioni previste dalla normativa.
Visita fiscale Inps: quando il medico fiscale accerta l’assenza del lavoratore
Può capitare però che il lavoratore si trovi veramente al domicilio e che il medico fiscale affermi il contrario. Ad esempio, il medico si reca al domicilio indicato, ma sul citofono non c’è il nome del lavoratore che deve visitare e quindi non può procedere con la visita di controllo. Il lavoratore però cade dalle nuvole, perché il nome è leggibile sul citofono.
In questo caso, decisamente raro a dire la verità, come può tutelarsi il lavoratore? Può farlo solo con un modo: procedere con la querela di falso. Questo perché il documento del medico fiscale che attesta l’irreperibilità del lavoratore ha a tutti gli effetti valore di atto pubblico (lo stesso medico fiscale è un pubblico ufficiale nell’espletamento delle sue funzioni). E un atto pubblico può essere contestato solo tramite querela di falso, come ha ribadito anche il Tribunale del Lavoro di Roma in una recente sentenza.
Visita fiscale Inps: come il lavoratore può difendersi
Il lavoratore dovrà dunque darsi da fare per dimostrare con prove evidenti la sua reperibilità ed effettuare la procedura della querela di falso. Quest’ultima è legiferata dagli articoli da 221 a 227 del Codice di Procedura Civile. La querela di falso può proporsi in via principale o in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, fino al momento in cui la verità del documento non venga accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela di falso deve contenere alcuni dati importanti che ne determino la validità e scongiurino l’annullamento. Questi dati riguardano gli elementi e le prove della falsità. E devono essere proposte personalmente dalla parte, o a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o dichiarazione da allegare al verbale d’udienza. Nel processo susseguente alla querela di falso, l’intervento del pubblico ministero risulta obbligatorio.
Visita fiscale Inps: querela di falso, la procedura
In caso di querela di falso proposta in causa, il giudice istruttore interpellerà la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. In caso affermativo il giudice autorizzerà la presentazione della querela nella stessa udienza o in una seguente. Inoltre ammette i mezzi istruttori risultati idonei e ordina le disposizioni relative alle modalità della loro assunzione. A questo punto viene assunto il documento tramite apposito processo verbale alla presenza del giudice istruttore, del pubblico ministero e del cancelliere che appongono la firma sul documento stesso.
Si ricorda che la querela di falso ha come scopo principale quello di screditare un atto pubblico tramite la presentazione di prove che convalidino la propria teoria. Nel caso di visita fiscale Inps non avvenuta, dunque, la querela di falso è l’unico procedimento di cui la parte offesa può farsi carico per devalorizzare l’atto pubblico del medico fiscale. La falsità del documento può essere causata da una sua contraffazione o alterazione. Ma può anche essere di natura ideologica. Ovvero, che riguardi strettamente la certificazione di una cosa non vera (come nel nostro esempio può essere il nome illeggibile o assente sul citofono).
In conclusione la querela di falso può essere rigettata o accertata. Nel primo caso viene ordinata la restituzione del documento e comminata una sanzione pecuniaria alla parte querelante. Nel secondo caso si dichiara nullo l’atto pubblico oggetto di querela. La sentenza può essere impugnata secondo le relative procedure previste dalla Legge.