Busta paga: ferie non godute, stop obbligo pagamento nel cedolino

Ultime notizie sulla busta paga con una sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito alle ferie non godute e non retribuite. Ecco cosa dover sapere.

Busta paga: ferie non godute, stop obbligo pagamento nel cedolino
Busta paga: ferie non godute, stop obbligo pagamento nel cedolino

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Ciascun lavoratore dipendente ha diritto a un periodo ben preciso di ferie, la cui maturazione è leggibile normalmente in busta paga. Ma cosa succede in caso di ferie non godute? Possono essere retribuite? Andiamo a chiarire alcuni aspetti che talvolta risultano o appaiono controversi, aiutandoci con la normativa e la legislazione di riferimento, compresa una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Busta paga: ferie, cosa dice la Costituzione

Alle ferie è dedicata una piccola parte dell’articolo 36 della Costituzione italiana, nel quale si fa riferimento ai diritti del lavoratore. In particolar modo alla retribuzione e alla durata dell’attività lavorativa. In conclusione, è scritto quanto segue. “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.

Busta paga: ferie, cosa dice il Codice Civile

Anche il Codice Civile tratta l’argomento delle ferie, più nello specifico con l’articolo 2109, dedicato al rapporto di lavoro. “Il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica”, si legge. “Ha anche diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Quest’ultima parte è stata poi integrata con la sentenza n. 66/1963 della Corte di Cassazione, aggiungendo, prima di definire la possibilità del periodo di ferie continuativo, il seguente inciso: “dopo un anno di ininterrotto servizio”. In merito alla durata del periodo di ferie, quest’ultima “è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”. Infine, l’articolo 10 del Dlgs n. 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. E che i contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

Busta paga: ferie non godute, cosa succede

Il lavoratore ha dunque diritto a un periodo di ferie retribuito, diritto che non può essere negato dal datore di lavoro. Inoltre va anche considerato che il periodo di ferie ha una data di scadenza. Che significa? Le ferie vanno godute entro un certo periodo, ammontante generalmente a 18 mesi (1 anno e mezzo). Ciò significa che le ferie maturate nel 2018 vanno consumate entro giugno 2020. La legge stabilisce un minimo di 4 settimane di ferie retribuite nel corso dell’anno, 2 delle quali andranno prese nell’ anno di maturazione. Per ciò che concerne gli altri termini, questi sono previsti dal contratto nazionale di categoria, ma generalmente dovranno essere consumati entro 18 mesi.
La domanda che un lavoratore può legittimamente porsi è la seguente: se non faccio le ferie, queste mi vengono retribuite? La risposta è negativa. E a tal proposito è da registrare l’ultimo chiarimento derivante da una sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-619/16), che ha trattato il caso di un lavoratore tedesco che non ha voluto consumare il suo periodo di ferie per avere una corresponsione economica in cambio. Tutto ciò nonostante il datore di lavoro lo avesse sollecitato più volte a prendersi le ferie. La Corte di Giustizia UE ha di fatto sancito che il datore di lavoro non era obbligato a pagare le ferie non godute e che, di conseguenza, le stesse sono state definitivamente perse dal lavoratore.

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Busta paga: ferie non godute, quando spetta l’indennità sostitutiva

Come abbiamo visto le ferie rappresentano un diritto al quale non si può rinunciare. E questo evita quindi di sostituire le ferie non godute con un pagamento supplementare. La Legge prevede quindi un periodo minimo di ferie (28 giorni annui), ma possono esserci altre ferie residue che potrebbero essere rimpiazzate da una indennità sostitutiva. Nel già citato articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 si legge anche che il periodo minimo di 4 settimane di ferie a cui si ha diritto non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, “salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Alla luce di tutte le norme di riferimento, quindi, l’indennità sostitutiva per ferie non godute spetta solo nei casi di eventuali ferie eccedenti il minimo di 4 settimane annue e qualora il rapporto di lavoro dovesse terminare prima del godimento delle ferie maturate.

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