Tempi prescrizione o disoccupazione Inps
Regime di decadenza dell’ azione giudiziaria e prescrizione per quanto riguarda le prestazioni temporanee di disoccupazione. una materia complicata su cui, in una recente circolare, è intervenuta l’ Inps anche in seguito a una serie di modifiche del quadro normativo. Innanzitutto, l’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha ricordato la necessità di distinguere tra prestazione riconosciuta parzialmente e prestazione non riconosciuta rispetto al termine della decadenza dell’ azione giudiziaria pari un anno.
Prescrizione disoccupazione Inps: le prestazioni
In caso di prestazione non riconosciuta, il termine di decadenza fissato a un anno decorre a partire dalla data di decisione del ricorso da parte del Comitato Provinciale se quest’ ultima è intervenuta entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso stesso. Mancando tale decisione, decorrerà a partire dal novantunesimo giorno dalla presentazione del ricorso. D’ altra parte, il limite da rispettare resta lo stesso in entrambe le evenienze: 300 giorni a partire dalla domanda relativa dalla prestazione. Questi sono la somma di 120 giorni per adozione del provvedimento, 90 giorni per la proposizione del ricorso, 90 giorni per la decisione.
Invece, se l’ azione giudiziaria verte su una prestazione riconosciuta solo parzialmente, il suddetto termine di un anno è da considerarsi a partire dalla comunicazione di riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte capitale. Ciò, però, vale solo per le prestazioni successive al 6 luglio 2011 (data stabilita dalle modifiche normative). Per quelle precedenti a tale data l’ unica scadenza da considerare sono i 10 anni dopo i quali scatta la prescrizione.
Prescrizione disoccupazione Inps: la riduzione
A questo punto, doverose precisazioni arrivano dall’ ente anche riguardo alla prescrizione applicabile alle prestazioni di disoccupazione. Ecco, per queste ultime, se successive al 6 luglio 2011, è prevista una riduzione dei termini di prescrizione. In quali termini? Non più 10 anni ma soltanto 5. In pratica, le rate arretrate delle prestazioni di disoccupazione – maturati dopo il 6 luglio 2011 – si prescrivono in 5 anni.