Canone concordato e cedolare secca, quando convengono
La cedolare secca al 10% è un regime di tassazione agevolato che si applica agli affitti delle abitazioni con contratto a canone concordato. Con tale tipo di contratto, il proprietario di casa non può scegliere autonomamente l’ importo del canone d’ affitto; infatti, quest’ ultimo sarà stabilito in base a una contrattazione tra associazioni degli inquilini e dei proprietari di casa. È chiaro, quindi, che non possono usufruire della cedolare secca al 10% quegli immobili che non sono destinati all’ uso abitativo, ovvero in pratica, negozi e locali commerciali in generale. La cedolare secca è fissata al 21% per tutte le abitazioni non sottoposte a canone concordato.
Cedolare secca: una novità ancora diffusa
La cedolare secca al 10% per le abitazioni con contratto a canone concordato è stato introdotta per combattere il fenomeno degli affitti in nero. La misura rientrava nel più ampio progetto inaugurato dal Decreto Lupi altrimenti noto come Piano Casa. Tra i provvedimenti, appunto l’ abbassamento dell’ aliquota dal 15% al 10%. Con la prossima Finanziaria verrà garantita la possibilità di aderirvi fino al 31 dicembre 2019, proroga che sarà utile ad ampliare la platea dei beneficiari visto che, riferisce la stampa specializzata, la cedolare al 10% non ha avuto il successo previsto.
Cedolare secca: un’ aliquota conveniente?
Eppure, anche se conta lo scaglione di reddito in cui si rientra, bisogna considerare che l’ aliquota Irpef minima è del 23%; insomma, una bella differenza tra il 23% e il 10%. Dunque, la cedolare al 10% è, al momento, l’ opzione fiscale più conveniente per affittare un’ abitazione. Inoltre, la cedolare secca si paga nell’ anno successivo al primo affitto, appunto, perché si calcola sull’ entrate dell’ annualità precedente. I termini di pagamento sono gli stessi dell’ Irpef. In pratica, se l’ importo è superiore ai 257,52 euro sono previste due rate (30 giugno – 30 novembre); d’ altro canto, nel caso di importo inferiore ai 257,52 euro, si paga un’ unica rata a novembre. Per concludere, la domanda da porsi è (visto l’ obbligo di equo canone): la minore tassazione compensa la riduzione dell’ affitto?