Somme eccedenti Inps, quali non si restituiscono
Due recenti pronunciamenti della magistratura fanno chiarezza in materia di restituzione di somme erogate in più dall’ Inps e restituzione degli indebiti. D’ altra parte, i contenziosi tra contribuenti ed ente previdenziale su tali materie sono tutt’ altro che rari. Dunque, il Tribunale di Palermo chiamato a intervenire in due casi ha dettato un indirizzo favorevole ai primi.
Accrediti Inps: liquidazione e decesso beneficiari
Il primo caso ha riguardato dei ratei arretrati di prestazione assistenziale non liquidati dopo il decesso del beneficiario. I giudici siciliani hanno disposto la loro erogazione agli eredi in proporzione alla quota di eredità che gli spettava. Inoltre, la sentenza precisa la necessità di aprire un procedimento a parte volto ad accertare la qualità dell’ eventuale ricorso di altri eredi, l’ accertamento delle quote spettanti, dunque, la liquidazione degli arretrati. Detto ciò, per le somme dovute da liquidare scatta la prescrizione nel termine dei 10 anni dall’ apertura della successione.
Accrediti Inps: restituzione degli indebiti
Il tribunale palermitano è intervenuto anche su un caso che verteva sulla richiesta dell’ Inps di vedersi restituite delle somme la cui erogazione era ritenuta non dovuta dall’ ente. A tal proposito, in materia di irripetibilità degli indebiti, i giudici hanno posto una differenza tra quelli riferibili a un periodo per cui si pone il termine alla data del 31 dicembre 2000 e quelli per cui il termine di riferimento è l’ essere successivi al primo gennaio 2001.
In base a tale distinzione, i magistrati hanno stabilito alcuni criteri da rispettare per determinare l’ irripetibilità dell’ indebito a partire dal primo gennaio 2001. Innanzitutto, il pagamento deve essere avvenuto in seguito a provvedimento definitivo, poi non deve essere rilevato dolo da parte del contribuente; in pratica, il pensionato deve aver segnalato all’ ente in modo puntuale e corretto tutte le informazioni concernenti la prestazione che potevano non essere a conoscenza della stessa Inps. Nell’ evenienza in cui tali criteri non siano rispettati per la ripetizione dell’ indebito vale il termine di scadenza decennale.