Revoca invalidità illegittima, servono i requisiti legali
La restituzione della pensione di invalidità civile Inps risulta illegittima in caso di revoca per via del decadimento dei requisiti legali. Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con una apposita sentenza (n. 28163 del 5 novembre 2018). Come riferisce PensioniOggi, l’episodio trattato dalla Cassazione riguardava una pensionata invalida che riceveva da luglio 2004 l’assegno di invalidità civile, mentre circa un anno più tardi era diventata beneficiaria dell’assegno ordinario di invalidità, trattamento più favorevole rispetto al primo; perciò la signora aveva fatto presente all’Inps la duplice prestazione. L’Inps ha invece continuato a erogare il trattamento in versione duplice fino al 2009, anno in cui ha richiesto la restituzione dell’assegno di invalidità civile.
Pensione di invalidità Inps: revoca e rettifica, come funziona
La giurisprudenza sulla restituzione è ampia e articolata, ma resta comunque in favore della recente sentenza della Corte di Cassazione, che poi andremo a vedere. Basti prendere come riferimento la Legge n. 88/1986. All’articolo 52 comma 1, è scritto quanto segue. “Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale […] possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
La rettifica non comporta di conseguenza la restituzione delle somme, fatta eccezione per un caso. Questo è quanto si precisa nel comma seguente. “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
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Pensione di invalidità Inps: quando avviene la restituzione
Alla Legge sopraccitata fa eco la n. 412/1991. Qui, all’articolo 13, si precisa che la sanatoria “opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.
Quindi si specifica che “l’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme percepite”. L’interpretazione va quindi a tutelare il pensionato che, senza essere consapevole dell’errore o comunque in posizione di ragione, percepisce le somme erogate dall’Inps e non sarà dovuto a restituirle. L’Inps non potrà quindi recuperare le somme corrisposte, ma potrà rettificare in qualsiasi momento le pensioni erogate.
Pensione di invalidità Inps: restituzione illegittima, ecco quando
Cosa che non avviene in caso della decadenza dei requisiti reddituali. Questo perché l’Inps controlla ogni anno le condizioni reddituali dei suoi assistiti, verificando le diverse situazioni e recuperando le somme percepite indebitamente per decaduti requisiti reddituali. Ma nel caso sopra riportato, non si parla di questo. La revoca non è attuata a causa della decadenza di requisiti sanitari o reddituali, ma solo legali. Questo perché l’assegno di invalidità civile e l’assegno ordinario di invalidità non sono cumulabili. La signora non dovrà quindi restituire alcunché poiché la revoca della prestazione, come stabilito dalla Legge n. 29 del 1977, partirà dalla primo giorno del mese seguente alla data del provvedimento. Ovvero, nel caso sopraccitato, prendendo come riferimento il 2009 e non gli anni precedenti.
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