Fotocopia contrassegno invalidi Legge 104: sanzioni e conseguenze
Per ottenere il contrassegno invalidi, i titolari di Legge 104 devono presentare un verbale che riporti una precisa dicitura. Quest’ultima riguarda sostanzialmente la sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del contrassegno e per le agevolazioni fiscali relativi alle auto previste per le persone disabili. Purtroppo è una pratica piuttosto comune quella secondo la quale il contrassegno invalidi viene utilizzato da una persona non disabile, o addirittura venga contraffatto, scansionato o fotocopiato a colori: insomma, clonato. Questo comporta reato e serie conseguenze penali? Vediamo cosa dice la giurisprudenza in merito.
Legge 104: contrassegno invalidi falso è reato?
Falsificare o clonare un contrassegno invalidi è considerato come reato e ha conseguenze penali? L’orientamento giurisprudenziale a riguardo è evoluto nel tempo. Inizialmente si pensava che potesse essere considerato un reato di falso e portare così a conseguenze penali. La problematica consisteva soprattutto nel falsificare l’attestazione di conformità apposta dal pubblico ufficiale, come ricorda giustamente La Legge Per Tutti, tanto da far sì che quest’operazione potesse essere reato di falsità materiale. Ciò escludeva da conseguenze penali chi ad esempio faceva una fotocopia grossolana del certificato senza attestato di conformità. Questo perché il falso era così evidente da non poter trarre in inganno il vigile.
L’orientamento si è però evoluto con il tempo. Con la sentenza n. 11492/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che chi scannerizza il contrassegno invalidi non è passibile del reato di truffa. La sanzione consisterebbe invece in una semplice multa per violazione del codice della strada, contraddicendo così la penalità dell’eventuale reato.
Legge 104: contrassegno invalidi falso, cosa dice il codice della strada
Il codice della strada regolamenta la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. Chiunque utilizza questi veicoli senza autorizzazione o ne fa uso improprio “è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 355” (art. 188, comma 4). Infine, chiunque usa questi veicoli pur avendone diritto ma non osserva le condizioni e i limiti previsti dalla normativa di riferimento, “è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168” (art. 188, comma 5).
Con la sopraccitata sentenza, la Cassazione ha stabilito che i commi sopra riportati relativi all’articolo 188 del Codice della Strada bastano a sancire le sanzioni relative alla violazione riguardanti il contrassegno invalidi, senza pertanto sfociare nel penale.