Contratto tempo indeterminato: clausola di stabilità, come funziona

Contratto tempo indeterminato: con la clausola di stabilità datore di lavoro e lavoratore si impegnano a non interrompere il rapporto prima di un termine

Contratto tempo indeterminato
Contratto tempo indeterminato: clausola di stabilità, come funziona

Contratto a tempo indeterminato: cos’è la clausola di stabilità


Con la clausola di stabilità, un datore di lavoro e un lavoratore si impegnano a non interrompere il rapporto prima di un certo termine. Altrimenti detta patto di stabilità, non deve per forza rientrare nei punti del contratto ma può essere oggetto di un accordo a parte, anche informale e volendo non scritto. In sostanza, sottoscrivendolo le due parti concordano una durata minima del contratto. D’ altra parte, tale durata non potrà essere troppo prolungata: il nostro ordinamento, tra l’ altro, proibisce i vincoli perpetui. Come ogni accordo, può essere modificato col consenso delle due parti e non rispettandolo si incorrerà in sanzioni.

Contratto tempo indeterminato: a cosa serve?

Questo strumento è molto utilizzato nei casi in cui un’ azienda abbia la necessità di assumere un lavoratore con professionalità molto specifiche, dunque, un lavoratore difficilmente “ reperibile” sul mercato. Detto ciò, capita che tale lavoratore si trovi ad accettare un posto di lavoro lasciandone un altro magari ugualmente retribuito e comunque stabile; quindi, richieda al nuovo datore di lavoro, appunto, di stabilire un periodo nel corso del quale non possa essere licenziato.

Infatti, è chiaro che in assenza di tale clausola, lasciare il vecchio per il nuovo posto diventi meno appetibile. Tuttavia, anche l’ azienda ha interesse ad assicurarsi le prestazioni di un lavoratore altamente specializzato per un determinato periodo di tempo; dato che – in teoria – le sue competenze sono molto richieste, in assenza della clausola, potrebbe recedere dal contratto e accettare altre offerte.

Contratto tempo indeterminato: le eccezioni

Esistono dei casi in cui è possibile recedere dal contratto anche nel periodo coperto dalla clausola di stabilità. Innanzitutto, resta la possibilità di procedere al licenziamento per giusta causa o di presentare le dimissioni per giusta causa. In secondo luogo, licenziamento e dimissioni possono configurarsi per motivi che impediscono “ oggettivamente” il servizio richiesto. Esempi a tal proposito, il fallimento dell’ azienda oppure la constatata inidoneità del lavoratore di svolgere le mansioni richieste.

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