Esonero contributi Inps 2019: requisiti, giorni e chi non li paga

Pubblicato il 9 Aprile 2019 alle 06:02 Autore: Daniele Sforza

Esonero contributi Inps: quando scatta in caso di attività prestata da un soggetto nella società di un familiare? I chiarimenti.

Esonero contributi Inps 2019
Esonero contributi Inps 2019: requisiti, giorni e chi non li paga

Contributi Inps: quando scatta l’ esonero e come funziona


Quando si parla di esonero contributi Inps una delle domande più frequenti che ci si pone è se sia previsto in caso di attività occasionale di una persona prestata nella società di un familiare. Per rispondere alla questione occorre fare riferimento a una circolare del Ministero del Lavoro che va a fornire chiarimenti sull’argomento. Pertanto, per ciò che concerne l’esonero dei contributi Inps in circostanze simili, quali requisiti bisogna possedere, quanti giorni di eventuale esonero sono previsti e chi è esente dal pagamento? Andiamo a rispondere.

Esonero contributi Inps 2019: ecco quando spetta

Nella circolare n. 10478/2013 del Ministero del Lavoro viene stabilito quando il lavoro del collaboratore familiare risulta occasionale oppure abituale. La differenza è ovviamente significativa, in quanto dalla tipologia di attività e di collaborazione dipende l’adozione dell’eventuale meccanismo contributivo o l’esonero. Infatti avviene sovente che nelle piccole realtà imprenditoriali figuri la collaborazione di familiari a carattere saltuario e occasionale, piuttosto che abituale. La circolare precisa che generalmente “la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura morale, basata sulla cosiddetta affectio ad benevolentiae causa”. Si tratta più precisamente di un legame prettamente familiare basato su componenti solidali e affettive e che non prevede alcuna retribuzione a riguardo.

Collaborazione occasionale o abituale: come distinguere

Tuttavia, le rimostranze riportate da alcuni ispettori del lavoro dipendono dal fatto che spesso il confine tra occasionalità e abitualità dell’attività prestata risulta molto labile. “Appare opportuno ricondurre nell’ambito delle collaborazioni occasionali affectionis causa, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati”. Ciò si basa sulla presupposizione che tali soggetti non possono garantire al familiare un’attività continuativa, anche perché non risulterebbe conveniente sotto l’aspetto contributivo.

Pertanto “il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito. E dunque non riconducibili all’obbligo di iscriversi presso la Gestione assicurativa competente o da determinare una subordinazione lavorativa. Le stesse linee guida devono essere adottate nel caso in cui il familiare che presta attività “occasionale” svolga già un lavoro full time, visto il poco tempo che avrebbe a disposizione per svolgere una effettiva collaborazione continuativa. Nei casi appena citati, si presume dunque che tale attività sia puramente occasionale.

Esonero contributi Inps: collaborazione familiare nel settore dell’artigianato

A questo punto bisogna fare un passo indietro e guardare al DL n. 269/2003, a cui la circolare fa riferimento, e che legifera di fatto le prestazioni occasionali svolte dai familiari nell’ambito delle imprese che appartengono ai settori dell’artigianato. All’articolo 21 comma 6-ter, si legge quanto segue. “Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi […] di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90 giorni”. In seguito viene specificato che “le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale, e perciò senza corresponsione di compensi”. Inoltre devono “essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Esonero contributi Inps: settore agricolo, come funziona

In merito al settore agricolo, bisogna invece guardare al Dlgs n. 276/2003. L’articolo 74 si occupa infatti delle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro con riferimento specifico alle attività agricole. In questo ambito “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte dai parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.

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Esonero contributi Inps: settore commercio, quando è previsto

Spostandoci sul settore del commercio, la sopraccitata circolare del Ministero del Lavoro richiama alla Legge n. 160/1975, e più nello specifico all’articolo 29 modificato dalla Legge n. 662/1996. Qui si stabilisce che l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali vale solo per i titolari o gestori in proprio di imprese le quali, indipendentemente dal numero dei dipendenti, “siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.

Esonero contributi Inps: entro quanti giorni è possibile

Nella volontà di trovare un orientamento quantitativo piuttosto che presupponente, il Ministero del Lavoro si è rifatto alle disposizioni valide per il settore dell’artigianato. “Nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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